Rette RSA e amministratore di sostegno: chi paga la casa di riposo del beneficiario? - illustrazione ironica

Rette RSA e amministratore di sostegno: chi paga la casa di riposo del beneficiario?

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Prima o poi arriva quella telefonata: «Avvocato, la struttura chiede di firmare un impegno a pagare la retta di mia madre. Devo firmare io? E se i soldi della pensione non bastano?». Il tema del rapporto tra amministratore di sostegno e retta RSA è uno dei più fraintesi in assoluto, perché le case di riposo e alcuni Comuni tendono a comportarsi come se il primo familiare che si presenta allo sportello diventasse, per ciò stesso, il garante del debito. Non è così. Vediamo chi paga davvero, cosa può firmare l’AdS e dove finiscono i suoi poteri.

Chi paga la retta della RSA? La regola di base

Il principio è semplice e spesso disatteso: la retta è un debito personale del ricoverato, che vi fa fronte con le proprie risorse, pensione, rendite, patrimonio. Non è un debito della famiglia, né dell’amministratore di sostegno. Se il beneficiario non ha reddito sufficiente, il costo non si trasferisce automaticamente sui parenti: entra in gioco l’integrazione economica del Comune di residenza sulla quota sociale, mentre la quota sanitaria resta a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

La distinzione tra le due quote non è un dettaglio contabile. Quando la componente sanitaria è prevalente, pensiamo a un nucleo Alzheimer con assistenza continuativa e trattamenti terapeutici, la Cassazione ha ribadito che il costo è integralmente a carico del SSN. Lo ha affermato con l’ordinanza n. 33394 del 19 dicembre 2024, richiamando la distinzione già fissata dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001 tra prestazioni ad alta integrazione sanitaria e assistenza puramente sociale. Tradotto: una fetta di ciò che molte famiglie pagano da anni, in realtà, non era dovuta.

L’amministratore di sostegno e la retta RSA: cosa può e cosa non deve fare

Rette RSA e amministratore di sostegno: chi paga la casa di riposo del beneficiario? - illustrazione ironica
Illustrazione generata con IA

L’amministratore di sostegno paga la retta RSA con il denaro del beneficiario, non con il proprio. È un mandatario che amministra un patrimonio altrui: preleva dal conto dell’assistito, tiene traccia di ogni uscita e la riporta nel rendiconto annuale al giudice tutelare. Il suo compito è pagare ciò che è realmente dovuto, non firmare qualunque cosa gli venga messa davanti.

Qui sta l’errore più frequente. Molte strutture, al momento dell’ingresso, chiedono all’AdS di sottoscrivere in proprio un impegno di pagamento o una fideiussione. L’amministratore non deve farlo: assumere un’obbligazione personale per un debito che non è suo esula dai suoi poteri e lo espone in prima persona. La firma va apposta sempre e solo in qualità di amministratore di sostegno di, spendendo il nome del beneficiario. E se l’atto comporta obbligazioni rilevanti o a tempo indeterminato, serve l’autorizzazione del giudice tutelare, esattamente come per la decisione di disporre il ricovero in struttura.

I familiari sono obbligati? Alimenti, art. 433 c.c. e impegni nulli

La domanda che tormenta figli e nipoti è sempre la stessa: «Se non paga lui, tocca a me?». La risposta, salvo casi limitati, è no. I familiari non sono garanti della retta. L’unico dovere che la legge conosce è l’obbligazione alimentare prevista dagli artt. 433 e seguenti del codice civile: coniuge, figli, genitori e, in ordine, gli altri parenti indicati dalla norma possono essere tenuti a versare gli alimenti a chi versa in stato di bisogno. Ma è cosa ben diversa dal pagare la retta.

Innanzitutto, gli alimenti si commisurano al bisogno di chi li chiede e alle condizioni economiche di chi deve versarli (art. 438 c.c.): non sono un assegno pieno, ma un contributo proporzionato. In secondo luogo, il diritto agli alimenti è personalissimo: può azionarlo soltanto l’interessato, o, se incapace, il suo amministratore di sostegno, non certo la RSA o il Comune, che non possono surrogarsi al beneficiario per chiedere soldi ai parenti. Da qui la conseguenza pratica più importante: gli impegni di pagamento fatti firmare ai familiari all’ingresso in struttura sono, secondo la giurisprudenza, nulli o comunque inefficaci. Firmarli non crea un obbligo che la legge non prevede.

ISEE del solo assistito: la partita si gioca sul calcolo

Il vero campo di battaglia, oggi, è l’ISEE. Per l’accesso alle prestazioni residenziali il D.P.C.M. 159/2013 consente, a certe condizioni, di calcolare un ISEE del solo assistito, cioè riferito al beneficiario e non all’intero nucleo familiare allargato. È una differenza che vale migliaia di euro l’anno di compartecipazione. Il Consiglio di Stato, con le note sentenze della sezione IV del 29 febbraio 2016 (nn. 838, 841 e 842), ha inoltre escluso dal calcolo i trattamenti assistenziali e indennitari, indennità di accompagnamento in testa, perché non sono reddito ma compensano una condizione di inabilità; principio poi recepito dall’art. 2-sexies della legge n. 89/2016.

Per l’amministratore di sostegno questo significa una cosa concreta: prima di rassegnarsi a pagare l’importo pieno preteso dalla struttura o dal Comune, conviene verificare che l’ISEE sia stato costruito correttamente e che la quota sanitaria sia stata scomputata. Non di rado si scopre che il beneficiario ha diritto a un’integrazione mai richiesta, o che gli è stata addossata una quota che spettava al SSN. La stessa logica di rigore, del resto, vale per la gestione dei rapporti con gli istituti di credito: come ho spiegato parlando di banca e poste e amministratore di sostegno, l’AdS opera nel perimetro fissato dal decreto di nomina, né un centimetro in più né uno in meno.

In sintesi

La retta è del beneficiario, si paga con il suo patrimonio, e l’amministratore di sostegno non ne risponde in proprio. I familiari non sono garanti: l’unico obbligo è quello alimentare, azionabile solo dall’interessato e proporzionato alle condizioni di ciascuno. Gli impegni di pagamento imposti all’ingresso sono nulli, la quota sanitaria è a carico del SSN e l’ISEE va calcolato con attenzione. Prima di firmare o pagare, insomma, conviene leggere bene, e, quando serve, chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare. Per un quadro completo dei dubbi ricorrenti resta utile la nostra raccolta di domande frequenti sull’amministrazione di sostegno.

Riferimenti: artt. 404 e ss., 433 e 438 c.c.; D.P.C.M. 14 febbraio 2001; D.P.C.M. 159/2013; Cass. civ., ord. n. 33394 del 19 dicembre 2024; Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, nn. 838, 841 e 842; art. 2-sexies l. n. 89/2016. Testo degli articoli del codice civile consultabile su Normattiva.

Contenuto redatto con il supporto di sistemi di AI (Reg. UE 2024/1689). Ha natura informativa e non costituisce parere legale.

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