
Prima o poi arriva quella telefonata: «Avvocato, la struttura chiede di firmare un impegno a pagare la retta di mia madre. Devo firmare io? E se i soldi della pensione non bastano?». Il tema del rapporto tra amministratore di sostegno e retta RSA è uno dei più fraintesi in assoluto, perché le case di riposo e alcuni Comuni tendono a comportarsi come se il primo familiare che si presenta allo sportello diventasse, per ciò stesso, il garante del debito. Non è così. Vediamo chi paga davvero, cosa può firmare l’AdS e dove finiscono i suoi poteri.
Il principio è semplice e spesso disatteso: la retta è un debito personale del ricoverato, che vi fa fronte con le proprie risorse, pensione, rendite, patrimonio. Non è un debito della famiglia, né dell’amministratore di sostegno. Se il beneficiario non ha reddito sufficiente, il costo non si trasferisce automaticamente sui parenti: entra in gioco l’integrazione economica del Comune di residenza sulla quota sociale, mentre la quota sanitaria resta a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
La distinzione tra le due quote non è un dettaglio contabile. Quando la componente sanitaria è prevalente, pensiamo a un nucleo Alzheimer con assistenza continuativa e trattamenti terapeutici, la Cassazione ha ribadito che il costo è integralmente a carico del SSN. Lo ha affermato con l’ordinanza n. 33394 del 19 dicembre 2024, richiamando la distinzione già fissata dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001 tra prestazioni ad alta integrazione sanitaria e assistenza puramente sociale. Tradotto: una fetta di ciò che molte famiglie pagano da anni, in realtà, non era dovuta.

L’amministratore di sostegno paga la retta RSA con il denaro del beneficiario, non con il proprio. È un mandatario che amministra un patrimonio altrui: preleva dal conto dell’assistito, tiene traccia di ogni uscita e la riporta nel rendiconto annuale al giudice tutelare. Il suo compito è pagare ciò che è realmente dovuto, non firmare qualunque cosa gli venga messa davanti.
Qui sta l’errore più frequente. Molte strutture, al momento dell’ingresso, chiedono all’AdS di sottoscrivere in proprio un impegno di pagamento o una fideiussione. L’amministratore non deve farlo: assumere un’obbligazione personale per un debito che non è suo esula dai suoi poteri e lo espone in prima persona. La firma va apposta sempre e solo in qualità di amministratore di sostegno di, spendendo il nome del beneficiario. E se l’atto comporta obbligazioni rilevanti o a tempo indeterminato, serve l’autorizzazione del giudice tutelare, esattamente come per la decisione di disporre il ricovero in struttura.
La domanda che tormenta figli e nipoti è sempre la stessa: «Se non paga lui, tocca a me?». La risposta, salvo casi limitati, è no. I familiari non sono garanti della retta. L’unico dovere che la legge conosce è l’obbligazione alimentare prevista dagli artt. 433 e seguenti del codice civile: coniuge, figli, genitori e, in ordine, gli altri parenti indicati dalla norma possono essere tenuti a versare gli alimenti a chi versa in stato di bisogno. Ma è cosa ben diversa dal pagare la retta.
Innanzitutto, gli alimenti si commisurano al bisogno di chi li chiede e alle condizioni economiche di chi deve versarli (art. 438 c.c.): non sono un assegno pieno, ma un contributo proporzionato. In secondo luogo, il diritto agli alimenti è personalissimo: può azionarlo soltanto l’interessato, o, se incapace, il suo amministratore di sostegno, non certo la RSA o il Comune, che non possono surrogarsi al beneficiario per chiedere soldi ai parenti. Da qui la conseguenza pratica più importante: gli impegni di pagamento fatti firmare ai familiari all’ingresso in struttura sono, secondo la giurisprudenza, nulli o comunque inefficaci. Firmarli non crea un obbligo che la legge non prevede.
Il vero campo di battaglia, oggi, è l’ISEE. Per l’accesso alle prestazioni residenziali il D.P.C.M. 159/2013 consente, a certe condizioni, di calcolare un ISEE del solo assistito, cioè riferito al beneficiario e non all’intero nucleo familiare allargato. È una differenza che vale migliaia di euro l’anno di compartecipazione. Il Consiglio di Stato, con le note sentenze della sezione IV del 29 febbraio 2016 (nn. 838, 841 e 842), ha inoltre escluso dal calcolo i trattamenti assistenziali e indennitari, indennità di accompagnamento in testa, perché non sono reddito ma compensano una condizione di inabilità; principio poi recepito dall’art. 2-sexies della legge n. 89/2016.
Per l’amministratore di sostegno questo significa una cosa concreta: prima di rassegnarsi a pagare l’importo pieno preteso dalla struttura o dal Comune, conviene verificare che l’ISEE sia stato costruito correttamente e che la quota sanitaria sia stata scomputata. Non di rado si scopre che il beneficiario ha diritto a un’integrazione mai richiesta, o che gli è stata addossata una quota che spettava al SSN. La stessa logica di rigore, del resto, vale per la gestione dei rapporti con gli istituti di credito: come ho spiegato parlando di banca e poste e amministratore di sostegno, l’AdS opera nel perimetro fissato dal decreto di nomina, né un centimetro in più né uno in meno.
La retta è del beneficiario, si paga con il suo patrimonio, e l’amministratore di sostegno non ne risponde in proprio. I familiari non sono garanti: l’unico obbligo è quello alimentare, azionabile solo dall’interessato e proporzionato alle condizioni di ciascuno. Gli impegni di pagamento imposti all’ingresso sono nulli, la quota sanitaria è a carico del SSN e l’ISEE va calcolato con attenzione. Prima di firmare o pagare, insomma, conviene leggere bene, e, quando serve, chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare. Per un quadro completo dei dubbi ricorrenti resta utile la nostra raccolta di domande frequenti sull’amministrazione di sostegno.
Riferimenti: artt. 404 e ss., 433 e 438 c.c.; D.P.C.M. 14 febbraio 2001; D.P.C.M. 159/2013; Cass. civ., ord. n. 33394 del 19 dicembre 2024; Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, nn. 838, 841 e 842; art. 2-sexies l. n. 89/2016. Testo degli articoli del codice civile consultabile su Normattiva.
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