Investimenti e amministratore di sostegno: si possono impiegare i risparmi del beneficiario? - illustrazione ironica

Investimenti e amministratore di sostegno: si possono impiegare i risparmi del beneficiario?

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Il tema degli investimenti dell’amministratore di sostegno arriva puntuale ogni volta che sul conto del beneficiario si accumula una liquidità non trascurabile. E arriva in una zona grigia popolata da modulistica di tribunale che cita l’art. 372 c.c., da funzionari di banca convinti che serva sempre un’autorizzazione e da uffici del giudice tutelare che, legittimamente, rispondono in modo diverso l’uno dall’altro. Vale la pena mettere in fila le norme, perché il quadro è meno oscuro di quanto sembri.

Il rinvio dell’art. 411 c.c. si ferma prima dell’art. 372

Partiamo dal dato testuale, che è il più trascurato. L’art. 411 c.c. stabilisce che si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, «le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388». L’art. 372 c.c., rubricato «Investimento di capitali», sta fuori da quel perimetro. Non è una dimenticanza: la tutela dell’interdetto e l’amministrazione di sostegno sono misure diverse, e la seconda è costruita sul principio della compressione minima della capacità di agire.

Vale comunque sapere cosa prevede quell’articolo, perché continua a orientare la prassi. I capitali devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere investiti in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, nell’acquisto di beni immobili posti nello Stato, in mutui garantiti da idonea ipoteca o in obbligazioni di pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario, oppure in depositi fruttiferi presso le casse postali, altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Un catalogo che profuma di 1942 e che è sopravvissuto intatto. L’ultimo periodo però apre uno spiraglio non piccolo: il giudice può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito o, «per motivi particolari», un investimento diverso da quelli elencati.

Molti uffici del giudice tutelare usano ancora moduli che richiamano l’art. 372 anche per l’amministrazione di sostegno. Non è un errore da denunciare: resta il parametro di prudenza più citato in materia. Ma è una prassi, non un vincolo di legge, e la distinzione conta quando si deve argomentare un’istanza che esce dal catalogo.

Investimenti e amministratore di sostegno: la porta d’ingresso è l’art. 374 c.c.

Investimenti e amministratore di sostegno: si possono impiegare i risparmi del beneficiario? - illustrazione ironica
Illustrazione generata con IA

Se l’art. 372 non entra, entra invece in pieno l’art. 374 c.c., espressamente richiamato dall’art. 411. E quell’articolo è cambiato: il d.lgs. 149/2022, la riforma Cartabia, ha abrogato l’art. 375 c.c. e ne ha travasato l’elenco dentro l’art. 374, concentrando tutte le autorizzazioni sul giudice tutelare a decorrere dal 28 febbraio 2023. Il passaggio davanti al tribunale in composizione collegiale non esiste più.

Nel testo vigente occorre l’autorizzazione del giudice tutelare, fra l’altro, per acquistare beni, per alienare beni (eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento), per riscuotere capitali, per costituire pegni o ipoteche ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, e per assumere obbligazioni, salvo quelle relative alle spese necessarie per il mantenimento e per l’ordinaria amministrazione del patrimonio.

Qui sta il punto pratico. Un investimento vero quasi mai è un atto isolato: comporta la riscossione o il disinvestimento di capitali, la sottoscrizione di un prodotto che vincola somme, a volte l’assunzione di obbligazioni. Basta che l’operazione tocchi uno di questi passaggi perché scatti l’art. 374. La risposta operativa, quindi, è che l’autorizzazione di regola serve, ma il fondamento va cercato nell’art. 374 c.c. e non nell’art. 372.

Sulla natura di questi provvedimenti la Cassazione ha preso posizione con la sentenza n. 3493 del 13 febbraio 2018: contro il decreto in tema di autorizzazione a riscuotere capitali per il beneficiario di amministrazione di sostegno non è ammesso il ricorso per cassazione ex art. 720-bis c.p.c., perché si tratta di provvedimento di carattere gestorio e non decisorio, non assimilabile alle sentenze di interdizione o inabilitazione. Tradotto: è amministrazione del patrimonio, non accertamento di diritti. Il rimedio è il reclamo, non la Suprema Corte.

Il decreto di nomina comanda: cosa chiedere al giudice tutelare

Prima di qualsiasi discussione sugli articoli va letto il decreto. I poteri dell’amministratore sono quelli che il giudice tutelare gli ha attribuito ai sensi dell’art. 405 c.c., e la Cassazione, con l’ordinanza n. 1396/2026, ha ribadito che il decreto è la sede in cui i poteri vanno ritagliati sulla persona, con la possibilità di prevedere limiti specifici quando esiste un rischio concreto di scelte pregiudizievoli per il patrimonio o per il beneficiario. Del perimetro dei poteri dopo quella pronuncia ho scritto in questo approfondimento su sanità, testamento e donazioni.

In concreto conviene procedere così: verificare se il decreto già comprende la gestione del patrimonio mobiliare; se non la comprende, chiedere al giudice tutelare un’integrazione dei poteri invece di rincorrere un’autorizzazione per ogni singola operazione; corredare l’istanza con la situazione patrimoniale aggiornata, l’orizzonte temporale realistico (l’età e le condizioni del beneficiario pesano più di qualunque tabella di rendimento), le spese assistenziali prevedibili e la documentazione del prodotto proposto. Un argomento che di solito viene ignorato e che invece merita di essere speso: lasciare il denaro fermo sul conto è a sua volta una scelta gestionale, non un’astensione neutra, perché il capitale infruttuoso si erode.

Una precisazione utile a sgombrare il campo da un malinteso frequente: la banca non ha poteri autorizzativi propri. Può pretendere di vedere il decreto, non può inventare limiti che il giudice non ha posto. È un tema che ho già affrontato scrivendo di banca e Poste e dei limiti inesistenti all’amministratore di sostegno. Discorso diverso, e legittimo, è il questionario di profilatura: l’intermediario deve valutare adeguatezza e appropriatezza, e la conoscenza ed esperienza rilevanti sono quelle di chi opera in nome del beneficiario, non quelle del beneficiario che non gestisce.

Se il decreto tace: il beneficiario investe e disinveste da solo

C’è poi il caso speculare, spesso dimenticato. L’amministrazione di sostegno comprime la capacità di agire solo nei limiti indicati dal decreto: per l’art. 409 c.c. il beneficiario conserva la capacità per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore. Se il decreto di nomina non contiene una specifica limitazione in materia di investimenti, è quindi corretto ritenere che il beneficiario possa investire e disinvestire autonomamente i propri risparmi, senza chiedere il permesso a nessuno.

Autonomia del beneficiario non significa però disinteresse dell’amministratore. Spetta sempre all’amministratore di sostegno sorvegliare le scelte patrimoniali del beneficiario, nella logica di cura della persona che fonda la misura: se le operazioni diventano rischiose, ripetute o incoerenti con i bisogni di vita, lo strumento corretto non è il divieto di fatto né il braccio di ferro con la banca, ma l’istanza al giudice tutelare per chiedere l’integrazione o la modifica dei poteri, che l’art. 407, quarto comma, c.c. consente in ogni tempo, anche d’ufficio. Fino a quel momento gli atti compiuti dal beneficiario nella sfera rimasta libera sono validi ed efficaci.

Investire senza autorizzazione: cosa dice l’art. 412 c.c.

L’art. 412 c.c. prevede che gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge, o eccedendo l’oggetto dell’incarico o i poteri conferiti dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore stesso, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi e aventi causa. L’azione si prescrive in cinque anni dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.

Il rischio non è solo civilistico. Un’operazione finanziaria non autorizzata finisce comunque nel rendiconto, e il rendiconto è il punto in cui il giudice tutelare misura la gestione, come ho spiegato parlando di rendiconto e non solo fatture e scontrini. Se poi l’operazione ha prodotto una perdita, si apre la strada della responsabilità personale dell’amministratore. Vale sempre la pena depositare un’istanza in più.

Il messaggio, in sintesi, è questo: l’art. 372 c.c. non governa l’amministrazione di sostegno, ma il suo spirito prudenziale sopravvive nel modo in cui i giudici tutelari leggono le istanze. La norma da citare è l’art. 374 c.c. nella versione successiva alla riforma Cartabia, il cui testo aggiornato si può consultare su Normattiva. E il decreto di nomina resta il documento da rileggere prima di ogni telefonata alla banca.

Contenuto redatto con il supporto di sistemi di AI (Reg. UE 2024/1689). Ha natura informativa e non costituisce parere legale.

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