Compenso dell'amministratore di sostegno: gratuità, equa indennità e tasse (art. 379 c.c.) - illustrazione ironica

Compenso dell’amministratore di sostegno: gratuità, equa indennità e tasse (art. 379 c.c.)

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Esiste una domanda che, prima o poi, ogni amministratore di sostegno si pone, di solito dopo la terza coda in banca, il primo rendiconto e l’ennesima telefonata della casa di riposo: «Ma io, per tutto questo, qualcosa lo prendo?». La risposta sul compenso dell’amministratore di sostegno è la più avvocatesca che esista: dipende. L’ufficio è, in linea di principio, gratuito; ma il giudice tutelare può riconoscere un’equa indennità. Vediamo quando, quanto e, sorpresa, chi ci mette sopra le tasse.

Il principio: l’ufficio è gratuito (artt. 379 e 411 c.c.)

Il punto di partenza è l’art. 379 c.c., dettato in tema di tutela: «L’ufficio tutelare è gratuito». La norma si applica anche all’amministrazione di sostegno per effetto del rinvio contenuto nell’art. 411 c.c., che estende all’amministratore, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 374 a 388. Tradotto: nessuno diventa amministratore di sostegno per arrotondare. La funzione nasce come incarico di cura, non come professione retribuita.

Lo stesso art. 379 c.c., però, contiene la valvola di sfogo: il giudice, «considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione», può assegnare all’amministratore «un’equa indennità». Non è uno stipendio, non è una parcella e, soprattutto, non è un diritto automatico: è un riconoscimento discrezionale, ancorato a due parametri precisi. Da un lato il valore del patrimonio del beneficiario, dall’altro la complessità concreta dell’attività svolta.

Quando spetta l’equa indennità all’amministratore di sostegno

Compenso dell'amministratore di sostegno: gratuità, equa indennità e tasse (art. 379 c.c.) - illustrazione ironica
Illustrazione generata con IA

L’equa indennità non è una mensilità: è un riconoscimento tendenzialmente periodico, di norma annuale, che il giudice tutelare liquida in occasione dell’esame del rendiconto. È lì, davanti ai conti dell’anno, che il giudice valuta se l’impegno profuso meriti un ristoro e se il patrimonio del beneficiario sia capiente al punto da poterlo sopportare senza erodere ciò che serve al suo mantenimento.

Ne discende una conseguenza che spiazza molti: se il beneficiario ha un patrimonio modesto, l’indennità può semplicemente non esserci. La tutela della persona fragile viene prima del ristoro di chi la assiste. Per questo l’amministratore non può prelevare somme «a titolo di compenso» di propria iniziativa: l’autoliquidazione non solo è priva di base legale, ma, quando l’amministratore è anche pubblico ufficiale nell’esercizio della funzione, può sconfinare nel terreno penale, come ricordiamo nell’approfondimento sul peculato dell’amministratore di sostegno. La regola è semplice: si chiede al giudice, non ci si serve da soli.

Come si chiede e come si impugna il decreto di liquidazione

La strada è quella ordinaria: istanza al giudice tutelare, di regola contestuale al deposito del rendiconto, con l’indicazione dell’attività svolta e delle ragioni che giustificano l’indennità. Molti tribunali hanno adottato protocolli e linee guida sulla liquidazione (Ancona, Bari, Busto Arsizio, Como, Ferrara, Genova, La Spezia, Lanciano, Lucca, Modena, Padova, Pavia, Pescara, Pisa, Pistoia, Pordenone, Prato, Ravenna, Roma, Terni, Trento, Treviso, Udine, Varese, Vicenza), spesso con tabelle parametriche ancorate a percentuali sul valore del patrimonio gestito o agli scaglioni delle tariffe professionali: utili come bussola, ma mai vincolanti, perché la valutazione resta discrezionale e va calibrata sul caso concreto.

E se la cifra non convince, né l’amministratore che la trova troppo bassa, né i familiari che la trovano troppo alta? La Cassazione ha chiarito la natura del provvedimento: il decreto del giudice tutelare che liquida (o nega) l’equa indennità ha carattere decisorio, perché incide su un diritto soggettivo di natura patrimoniale, ed è perciò ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione (Cass., Sez. I, ord. n. 22982 del 20 agosto 2024). Non un atto di mera amministrazione, dunque, ma una decisione vera e propria, con tanto di rimedio impugnatorio. Sul versante del «chi paga», l’indennità grava sul patrimonio del beneficiario, non sullo Stato, abbiamo dedicato un articolo a parte su quanto costa l’amministratore di sostegno, mentre la sede naturale in cui tutto questo si gioca resta il rendiconto annuale.

Compenso dell’amministratore di sostegno e fisco: il nodo delle tasse

Qui la faccenda si complica, e in modo che riguarda da vicino chi opera in Friuli-Venezia Giulia. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2/E del 9 gennaio 2012, ha sostenuto che l’indennità costituisce compenso per attività professionale, da inquadrare come reddito di lavoro autonomo ex art. 53 TUIR e rilevante anche ai fini IVA. In sostanza: per il Fisco è reddito, con tutto ciò che ne consegue in termini di dichiarazione e imposte.

La giurisprudenza tributaria, però, ha imboccato una strada diversa, e proprio dal nostro territorio. La Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia (sentenza n. 218/2016), sulla scia della Commissione tributaria provinciale di Trieste (n. 283/2014) e di un risalente precedente della Corte costituzionale (ord. n. 1073/1988), ha riconosciuto all’equa indennità natura non reddituale, bensì indennitaria: serve a ristorare il sacrificio e gli oneri sopportati, non a remunerare una prestazione professionale. Da qui la doppia conseguenza pratica: l’indennità non andrebbe dichiarata come reddito professionale ai fini IRPEF e non sconterebbe l’IVA. Un orientamento favorevole, ma non blindato: convivono ancora letture diverse, e la prudenza, un confronto con il proprio consulente fiscale prima di emettere fattura o di omettere la dichiarazione, resta d’obbligo.

In sintesi: cosa ricordare

L’amministrazione di sostegno è un ufficio gratuito, non un mestiere. L’equa indennità ex art. 379 c.c. esiste, ma è discrezionale, parametrata a patrimonio e complessità, e va chiesta al giudice tutelare in sede di rendiconto, mai prelevata da sé. Il decreto che la liquida è una decisione impugnabile in Cassazione. E sul piano fiscale, tra Agenzia delle Entrate e giudici tributari, l’ultima parola conviene sempre cercarla insieme a un commercialista. Per il quadro normativo aggiornato si può consultare la scheda del Ministero della Giustizia sull’amministrazione di sostegno.

Contenuto redatto con il supporto di sistemi di AI (Reg. UE 2024/1689). Ha natura informativa e non costituisce parere legale.

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