
Con la sentenza n. 157 depositata il 2 ottobre 2026 la Corte costituzionale ha stabilito che nel trattamento sanitario obbligatorio la difesa tecnica è obbligatoria: chi viene ricoverato contro la propria volontà deve avere un avvocato, di fiducia o d’ufficio, sia nella convalida sia nella proroga. Nove mesi prima, in un procedimento di amministrazione di sostegno, avevamo chiesto a un giudice tutelare la stessa cosa per una beneficiaria che voleva difendersi e non trovava nessuno disposto a farlo. Mettiamo a confronto le due vicende, con i documenti, perché la domanda che resta aperta riguarda tutti gli amministratori di sostegno e tutti i beneficiari: il difensore d’ufficio arriverà anche nelle amministrazioni di sostegno?
La questione è arrivata dal Tribunale di Firenze. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 833/1978 nella parte in cui non prevede che la convalida del TSO in degenza ospedaliera, e la sua eventuale proroga, si svolgano con le garanzie della difesa tecnica. Il ragionamento parte dall’art. 13 della Costituzione: il ricovero coatto è una coazione fisica disposta dall’autorità, e dove è in gioco la libertà personale le garanzie non possono dipendere dalla fortuna.
Il passaggio che ci interessa di più è quello sulla difesa soltanto facoltativa. La Corte spiega che non basta avvisare la persona che può nominare un avvocato. Per farlo servono lucidità, qualcuno accanto che se ne occupi e i soldi per pagarlo. La garanzia funzionerebbe solo per chi ne ha meno bisogno, e questo, scrive la Corte, si tradurrebbe in una discriminazione intollerabile. Da qui la difesa obbligatoria: se la persona non nomina un difensore di fiducia, il giudice tutelare ne designa uno d’ufficio dagli elenchi previsti dall’art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Il testo integrale si legge sul sito della Corte costituzionale.
Nel novembre 2025 un giudice tutelare ha aperto in via provvisoria un’amministrazione di sostegno in favore di una signora che aveva appena perso la casa in un’esecuzione forzata e doveva gestire il ricavato della vendita. Il decreto conferiva all’amministratore poteri di rappresentanza esclusiva, con una limitazione della capacità di agire che lo stesso decreto definiva analoga a quella dell’interdizione. Il nostro studio è stato nominato amministratore.
La beneficiaria non accettava la misura e lo diceva in ogni modo. Voleva un avvocato suo, che la difendesse nel procedimento e, se possibile, contro l’amministratore. Si è rivolta a più di quindici avvocati tra due fori. Nessuno ha accettato l’incarico. Il risultato era paradossale: la persona più fragile del procedimento, quella a cui era stata tolta la capacità di agire, era anche l’unica senza difesa, mentre la legge dice che l’amministratore di sostegno non può rappresentarla nel giudizio che la riguarda.
Il 22 gennaio 2026 abbiamo depositato un’istanza chiedendo al giudice tutelare di sospendere il procedimento e rimettere gli atti alla Corte costituzionale. La questione riguardava gli artt. 407 c.c., 720-bis c.p.c. e 74 e 75 del D.P.R. 115/2002, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono la nomina di un difensore d’ufficio, con oneri anticipati dall’Erario, al beneficiario che voglia difendersi ma non riesca a procurarsi un difensore di fiducia, quando il procedimento incide sui diritti inviolabili della persona e ne limita totalmente la capacità di agire. Gli argomenti erano la necessità della difesa tecnica nei procedimenti di amministrazione di sostegno ablativi, affermata dalle Sezioni Unite nel 2006, la sentenza della Corte EDU Calvi e C.G. contro Italia del 2023 e la sentenza costituzionale n. 167 del 2023, che aveva già imposto allo Stato di anticipare il compenso del consulente tecnico nei procedimenti di amministrazione di sostegno promossi dal pubblico ministero. Se lo Stato deve pagare il consulente, a maggior ragione deve garantire il difensore. L’istanza, anonimizzata, è in calce a questo articolo.
Il giudice tutelare ha preso sul serio la preoccupazione, e il decreto che ha emesso il 5 febbraio 2026, anch’esso in calce, è un buon esempio di quello che oggi un giudice può fare con gli strumenti che ha. Ha fissato una nuova udienza per sentire la beneficiaria, ha invitato la signora a nominare un difensore di fiducia avvertendola che il decreto provvisorio limitava la sua capacità di agire, l’ha informata che poteva chiedere il patrocinio a spese dello Stato ex art. 76 del D.P.R. 115/2002 e, se non si fosse costituita con un avvocato entro cinque giorni prima dell’udienza, ha autorizzato l’amministratore a conferire procura a un collega perché si costituisse nell’interesse della beneficiaria.
È la traduzione fedele dei principi fissati dalla Cassazione con la sentenza n. 34854 del 29 dicembre 2024: nel procedimento di amministrazione di sostegno il beneficiario va avvisato che può costituirsi con un avvocato, che può chiedere il patrocinio a spese dello Stato e che conserva la capacità processuale per tutta la durata del giudizio, anche se la misura è stata aperta in via provvisoria. La Cassazione aggiunge che il beneficiario non può essere rappresentato nel giudizio dall’amministratore di sostegno. Tutto giusto. Ma si tratta ancora di difesa facoltativa, cioè esattamente del modello che la Consulta, nel TSO, ha appena giudicato insufficiente.
| Aspetto | TSO (sent. 157/2026) | Amministrazione di sostegno (il nostro caso) |
|---|---|---|
| Che cosa viene compresso | La libertà fisica: ricovero coatto fino a sette giorni, prorogabile | La capacità di agire: rappresentanza esclusiva dell’amministratore, senza un termine |
| Chi decide | Il sindaco dispone, il giudice tutelare convalida entro 48 ore | Il giudice tutelare, anche in via provvisoria e d’urgenza |
| Garanzie prima | Comunicazione dell’ordinanza e audizione (sent. 76/2025) | Audizione, avviso della facoltà di nominare un avvocato e del patrocinio a spese dello Stato (Cass. 34854/2024) |
| Garanzie oggi | Difesa tecnica obbligatoria: difensore di fiducia o d’ufficio dagli elenchi penali | Le stesse di prima: la difesa resta facoltativa |
| Chi difende la persona se non trova un avvocato | Il difensore d’ufficio designato dal giudice tutelare | Nessuno: l’amministratore non può rappresentarla nel giudizio |
| Parametri costituzionali | Artt. 13, 24, 32 e 111 Cost. | Artt. 3 e 24 Cost. (nell’istanza del 22 gennaio 2026) |
Le due ragioni con cui la Corte ha bocciato la difesa facoltativa nel TSO valgono alla lettera nell’amministrazione di sostegno. La prima: la persona sottoposta alla misura si trova nelle condizioni più diverse, e la capacità di cercarsi un avvocato varia da caso a caso. La seconda: il diritto di nominare un difensore di fiducia lo esercita in concreto solo chi ha i contatti e i mezzi per farlo. Nel nostro caso la beneficiaria aveva la volontà, aveva persino l’ostinazione, e non ha trovato nessuno. Il patrocinio a spese dello Stato non risolve il problema, perché presuppone un avvocato che accetti l’incarico.
C’è poi un elemento che nell’amministrazione di sostegno pesa più che nel TSO. La Cassazione ha chiarito che l’amministratore non può difendere il beneficiario nel procedimento che lo riguarda, e ha ragione: l’amministratore è la misura, non può essere anche la difesa contro la misura. Ma allora, quando il beneficiario non trova un avvocato, il procedimento che gli toglie la capacità di agire si svolge senza che nessuno parli per lui. Nel TSO questo vuoto è durato quarantotto anni, dal 1978 a oggi. Nell’amministrazione di sostegno dura dal 2004.
Va detto con onestà dove il parallelo si ferma. La Consulta ha agganciato la decisione all’art. 13 della Costituzione, cioè alla coazione fisica, e ha ricordato che la difesa tecnica non deve essere disciplinata allo stesso modo in ogni procedimento. L’amministrazione di sostegno nasce come misura leggera, calibrata sulla persona, e nella maggior parte dei casi lo è davvero. La questione ha senso solo per le amministrazioni ablative, quelle in cui il giudice estende al beneficiario gli effetti dell’interdizione ai sensi dell’art. 411, ultimo comma, c.c. Sono una minoranza, ma esistono, e in quelle la differenza con il TSO è di durata, non di intensità: la libertà fisica viene compressa per giorni, la capacità di agire per anni.
La stessa sentenza n. 157 contiene un indizio in più. Nel passaggio finale la Corte invita il legislatore a ripensare il procedimento, valutando anche la nomina di un curatore speciale. È la figura che nell’amministrazione di sostegno manca da sempre tra l’art. 407 c.c. e l’art. 720-bis c.p.c., e che nel 2025, commentando la sentenza n. 76, avevamo indicato come possibile soluzione per il TSO. Il percorso della Corte è stato: prima l’ascolto, poi l’avvocato. Nell’amministrazione di sostegno siamo fermi al primo passo.
Il decreto del febbraio 2026 mostra il limite dell’attuale cassetta degli attrezzi. Il giudice può avvisare, può informare sul patrocinio, può autorizzare l’amministratore a dare procura a un collega. Quest’ultima soluzione è pratica ma fragile: l’avvocato scelto dall’amministratore è pagato dal patrimonio del beneficiario o può richiedere il patrocinio a spese dello Stato e difende una persona che non lo ha scelto, in un procedimento in cui la controparte sostanziale è chi lo ha incaricato. Non è un difensore d’ufficio. Un difensore d’ufficio designato dal giudice, con compenso anticipato dall’Erario e con un rapporto diretto con la persona, è un’altra cosa.
Per arrivarci servono o un intervento del legislatore o un giudice tutelare che sollevi la questione davanti alla Corte in un caso in cui sia rilevante, cioè in un’amministrazione ablativa con un beneficiario che chiede di essere difeso e non trova nessuno. Dopo la sentenza n. 157 la strada è tracciata: gli argomenti ci sono, il precedente c’è, il tertium comparationis anche. Resta da vedere chi la percorrerà per primo.
I documenti allegati sono stati anonimizzati: i dati della beneficiaria e dei terzi sono stati oscurati o sostituiti da omissis.
Contenuto redatto con il supporto di sistemi di AI (Reg. UE 2024/1689). Ha natura informativa e non costituisce parere legale.