
C’è una domanda che arriva in studio quasi sempre con la stessa frase: «Mio fratello ha giocato in un anno la liquidazione, la macchina e mezza casa. Si può fare qualcosa prima che finisca anche l’altra metà?». La risposta, in tema di ludopatia e amministrazione di sostegno, è meno scontata di quanto sembri: il gioco d’azzardo patologico può aprire la misura di protezione, ma non perché si perde denaro, bensì perché, dietro le perdite, c’è una patologia che intacca la capacità di autodeterminarsi. Distinzione sottile, ma decisiva.
Il punto di partenza è l’art. 404 c.c.: l’amministrazione di sostegno è pensata per chi, «per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica», si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La parola chiave è infermità. E qui il gioco d’azzardo patologico, il Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA), gioca, è il caso di dirlo, le sue carte migliori: dal 2013 è classificato dal DSM-5 tra i disturbi da addiction comportamentale, e dal 2017 è ricompreso nei Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM 12 gennaio 2017). Non è più un vizio: è una diagnosi.
La differenza con il prodigo classico è esattamente questa. Chi dilapida il patrimonio per leggerezza, generosità malriposta o pessimo fiuto negli affari resta, salvo prova contraria, una persona pienamente capace che fa scelte discutibili. Il giocatore patologico, invece, agisce sotto la spinta di un impulso che non riesce a controllare nonostante sia consapevole del danno. È la differenza tra «spende male» e «non può non spendere».

I giudici tutelari si muovono su questa linea da oltre un decennio. Il Tribunale di Milano (decreto 12 febbraio 2014) ha riconosciuto che la ludopatia, in quanto patologia idonea a compromettere la gestione delle risorse economiche, può legittimare la nomina di un amministratore di sostegno con poteri mirati al contenimento della spesa e alla protezione del reddito. Sulla stessa scia si colloca la prassi di numerosi tribunali (tra cui Modena), che ammettono la misura quando alla condotta dissipatoria si affianca un’alterazione delle facoltà mentali clinicamente documentata, nel rispetto del principio costituzionale di tutela della dignità della persona e di non discriminazione per le scelte di vita.
Attenzione, però, a non leggere queste pronunce come un lasciapassare. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5763 del 13 marzo 2026, ha ribadito che la sola prodigalità non basta a giustificare l’amministrazione di sostegno: serve una vulnerabilità reale e attuale, accertata in concreto, non un giudizio morale sul modo in cui qualcuno spende. Tradotto sul gioco d’azzardo: il giudice non aprirà la misura perché un familiare considera «folle» frequentare le sale slot, ma solo se emerge che quel comportamento è espressione di un disturbo che impedisce all’interessato di provvedere ai propri interessi.
Il ricorso non si vince con l’elenco delle giocate. Servono due ingredienti: la documentazione clinica (diagnosi di DGA dei servizi per le dipendenze, i Ser.D, o di uno specialista) e la prova del nesso tra quella patologia e l’incapacità concreta di gestire denaro e atti della vita quotidiana. È lo stesso rigore che la Cassazione pretende quando ricorda che i presupposti dell’amministrazione di sostegno si stringono: niente automatismi, niente misure «di comodo» per disinnescare un familiare scomodo.
Sul versante dei poteri, il giudice tutelare ritaglia la misura come un abito su misura. Nei casi di DGA i decreti tipici prevedono: gestione del reddito tramite l’amministratore con erogazione di somme contenute al beneficiario; blocco o limitazione dell’accesso ai conti e alle carte; divieto di accendere finanziamenti o cessioni del quinto senza autorizzazione; talvolta l’attivazione dell’autoesclusione dai circuiti di gioco. Tutto questo preservando la capacità del beneficiario per gli atti che non c’entrano con l’impulso patologico, perché l’amministrazione di sostegno protegge, non espropria.
C’è un aspetto che spesso sfugge ai familiari spaventati: nel gioco d’azzardo patologico l’amministrazione di sostegno ha quasi sempre una vocazione riabilitativa, non custodiale. Serve a interrompere la spirale del debito e a creare le condizioni perché la persona, seguita dai servizi, recuperi il controllo. Per questo la misura è strutturalmente temporanea: una volta consolidato il percorso terapeutico, l’interessato può chiedere la revoca ex art. 413 c.c. e tornare a gestire da sé le proprie risorse. Non è una condanna a vita, ma un argine costruito per essere, un giorno, smontato.
Il messaggio per chi si trova in questa situazione è duplice. Da un lato, lo strumento esiste e funziona: davanti a una ludopatia diagnosticata, l’amministrazione di sostegno è spesso più efficace, e infinitamente più rispettosa, dell’interdizione. Dall’altro, va costruita con cura: un ricorso fondato sulla rabbia anziché sulla diagnosi rischia il rigetto, e lascia tutti più poveri di prima. Per il testo degli articoli 404 e seguenti del codice civile è sempre utile partire dalla fonte ufficiale su Normattiva; per il resto, prima della diagnosi non si firma nulla e dopo la diagnosi si agisce in fretta, perché nel frattempo il banco, come sempre, vince.
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