Dichiarazione dei redditi del beneficiario: cosa deve fare l'amministratore di sostegno - illustrazione ironica

Dichiarazione dei redditi del beneficiario: cosa deve fare l’amministratore di sostegno

CONDIVIDI SU

La dichiarazione dei redditi del beneficiario è uno di quegli adempimenti che nessuno spiega all’amministratore di sostegno il giorno della nomina. Il decreto del giudice tutelare parla di conti bancari, di pensione, di autorizzazioni per gli atti di straordinaria amministrazione, e poi tace. Arriva settembre, arriva la scadenza, e l’amministratore scopre di essere diventato il sostituto d’imposta morale di una persona che non ha mai visto un modello 730. Vediamo allora chi deve fare cosa, e soprattutto entro quando: per i redditi 2025 il modello 730 va trasmesso entro il 30 settembre 2026, mentre il modello Redditi Persone Fisiche slitta al 2 novembre 2026, perché il 31 ottobre cade di sabato.

Chi firma la dichiarazione dei redditi del beneficiario

Il principio è semplice: le persone fisiche giuridicamente incapaci presentano la dichiarazione per il tramite dei loro rappresentanti legali, categoria nella quale le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate collocano espressamente tutori, genitori di minorenni e amministratori di sostegno. Se il beneficiario percepisce una pensione, riscuote canoni di locazione, ha rendite finanziarie o possiede immobili che generano obblighi dichiarativi, la dichiarazione si presenta in suo nome e per suo conto, e la firma è quella dell’amministratore.

Sul piano pratico, nel frontespizio del modello va barrata la casella riservata al rappresentante o tutore e indicato il codice fiscale di chi sottoscrive. Le caselle esatte cambiano di anno in anno e vale la pena controllarle sulle istruzioni ufficiali al modello 730/2026 anziché fidarsi della memoria o del CAF sotto casa, che con gli amministratori di sostegno ha spesso una certa creatività interpretativa.

Serve un’autorizzazione del giudice tutelare? Di regola no: presentare la dichiarazione è un adempimento dovuto per legge e rientra nell’ordinaria amministrazione, salvo che il decreto di nomina disponga diversamente o non attribuisca all’amministratore la gestione patrimoniale. Chi ha poteri limitati alla sola sfera personale, invece, farà bene a chiedere un’integrazione dei poteri prima della scadenza, non il giorno dopo.

L’abilitazione telematica, ovvero il vero ostacolo

Dichiarazione dei redditi del beneficiario: cosa deve fare l'amministratore di sostegno - illustrazione ironica
Illustrazione generata con IA

Qui casca l’asino, e casca ogni anno nello stesso punto. Per accedere alla dichiarazione precompilata del beneficiario non basta essere amministratore di sostegno: bisogna essere abilitati. L’abilitazione si chiede all’Agenzia delle Entrate allegando la documentazione che attesta la qualifica, quindi il decreto di nomina, e si trasmette tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” nell’area riservata, oppure via PEC, in videochiamata su appuntamento o allo sportello di una Direzione Provinciale.

Il dettaglio che manda in tilt i calendari è la scadenza: l’abilitazione non è perpetua, scade il 31 dicembre dell’anno indicato nel modulo e ha una validità massima di due anni. Tradotto: chi si è abilitato nel 2024 potrebbe scoprire a settembre di essere tornato un estraneo agli occhi del portale, con la precompilata visibile quanto un atto coperto da segreto istruttorio. La richiesta di rinnovo si presenta prima, non durante la settimana della scadenza.

Va tenuta distinta la figura della “persona di fiducia”, che opera su incarico volontario del contribuente e con limiti numerici precisi. L’amministratore di sostegno non è una persona di fiducia: è un rappresentante nominato dal giudice, e il titolo che esibisce è un decreto, non una delega.

Spese di assistenza: la Cassazione allarga la deduzione

È il capitolo dove si recuperano soldi veri, e dove l’Agenzia delle Entrate ha storicamente tenuto una linea restrittiva che la giurisprudenza tributaria ha smontato. Con l’ordinanza n. 449, depositata il 9 gennaio 2025, la Sezione tributaria della Cassazione ha affermato che le spese di assistenza specifica deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR non presuppongono che l’assistenza sia resa da personale munito di qualifica sanitaria. Ciò che conta è la finalità dell’assistenza e la condizione della persona assistita, non il titolo professionale di chi la presta: così la retribuzione di una badante inquadrata al livello CS del contratto del lavoro domestico è deducibile, se il beneficiario è portatore di grave e permanente invalidità o menomazione rilevante ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992.

Attenzione a non confondere i due binari, perché l’errore è frequente. La deduzione integrale dell’art. 10 riguarda le spese mediche generiche e di assistenza specifica per la persona con disabilità. Diversa è la detrazione del 19 per cento per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza, prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-septies), del TUIR: quella opera su un tetto di 2.100 euro annui e solo se il reddito complessivo di chi la indica non supera 40.000 euro, con un risparmio massimo di 399 euro. Somma modesta, che però non si nega a nessuno. I contributi previdenziali obbligatori versati per il lavoratore domestico seguono una terza strada e sono deducibili entro 1.549,37 euro.

Tutto questo funziona a una condizione: che le pezze giustificative esistano e siano intestate correttamente. Chi tiene la contabilità con ordine, come suggerivo parlando di rendiconto AdS e documentazione delle spese, arriva a settembre e compila. Chi conserva gli scontrini in una busta arriva a settembre e rinuncia alla deduzione.

Sanzioni: perché l’amministratore rischia di persona

Ed eccoci alla parte che di solito non viene raccontata. L’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997 stabilisce che, quando la violazione incidente sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal rappresentante legale di una persona fisica nell’adempimento del proprio ufficio o mandato, la sanzione è irrogata all’autore materiale della violazione, mentre il soggetto nel cui interesse ha agito è obbligato in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione, salvo il diritto di regresso.

Il che significa, senza giri di parole, che l’omessa o infedele dichiarazione non resta un problema del patrimonio del beneficiario: l’amministratore che sbaglia risponde in prima persona della sanzione. È una responsabilità che si aggiunge a quella civile verso il beneficiario per il pregiudizio patrimoniale eventualmente arrecato, e che rende poco saggia la tentazione di considerare la dichiarazione una formalità rinviabile.

Se il quadro sembra complicato è perché lo è, ma la complicazione è governabile: verificare l’abilitazione telematica entro l’estate, raccogliere la documentazione sanitaria e assistenziale durante l’anno, e trattare la scadenza del 30 settembre come si tratta un termine processuale. Perché, in fondo, è esattamente la stessa cosa.

Contenuto redatto con il supporto di sistemi di AI (Reg. UE 2024/1689). Ha natura informativa e non costituisce parere legale.

POST INFO
POST RECENTI
© 2026 Avv. Matteo Morgia
P. IVA_01433030325