Riforma amministrazione di sostegno: la legge 167/2025 manda in soffitta interdizione e inabilitazione - illustrazione ironica

Riforma amministrazione di sostegno: la legge 167/2025 manda in soffitta interdizione e inabilitazione

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C’è una data che chi si occupa di protezione giuridica delle persone fragili dovrebbe segnarsi: il 29 novembre 2025. Quel giorno è entrata in vigore la legge 167/2025, e con essa è partito il conto alla rovescia della riforma dell’amministrazione di sostegno: l’art. 17 delega il Governo a riscrivere, entro 24 mesi, l’intero Titolo XII del Libro I del codice civile. Tradotto: interdizione e inabilitazione verranno gradualmente superate, mentre l’amministrazione di sostegno — la misura introdotta dalla legge 6/2004 — verrà «rimodulata». Dopo vent’anni di convivenza forzata tra tre istituti che si pestavano i piedi a vicenda, il legislatore ha finalmente deciso chi resta in casa.

Cosa prevede l’art. 17 della legge delega 167/2025

Il testo della delega è insolitamente chiaro, per gli standard del nostro legislatore. Il Governo dovrà adottare «uno o più decreti legislativi per il riordino e la semplificazione degli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione, dell’amministrazione di sostegno e dei relativi procedimenti». Tre i pilastri: il graduale superamento di interdizione e inabilitazione (verosimilmente non si potranno più aprire nuove procedure, lasciando esaurire quelle pendenti); la rimodulazione dell’amministrazione di sostegno, con poteri dell’amministratore «graduati e proporzionati alla condizione del beneficiario» e adeguati poteri di verifica in capo al giudice; la semplificazione degli adempimenti, rendicontazione in testa — quella montagna di scontrini e fatture che oggi trasforma molti amministratori in contabili a tempo pieno.

La radice della riforma sta nell’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, legge in Italia dal 2009: già nel 2016 il Comitato ONU aveva raccomandato all’Italia di superare i tre istituti, leggendovi una logica di «sostituzione» della persona anziché di sostegno alle sue decisioni. Un tema che la giurisprudenza europea conosce bene: la Corte EDU, con la sentenza del 6 luglio 2023, ha già ammonito che le misure di protezione devono proteggere, non isolare.

La Cassazione era arrivata prima del legislatore

Riforma amministrazione di sostegno: la legge 167/2025 manda in soffitta interdizione e inabilitazione - illustrazione ironica
Illustrazione generata con IA

Chi segue questo blog sa che la Suprema Corte non ha aspettato la delega per cambiare rotta. Con l’ordinanza n. 14689 del 27 maggio 2024 ha chiarito che la condotta non collaborativa dell’interessato non è, di per sé, indizio di una menomazione: l’amministrazione di sostegno non si apre solo perché qualcuno rifiuta l’aiuto dei parenti. Con la sentenza n. 6584/2025 ha ribadito che la disabilità fisica, da sola, non giustifica alcuna misura se la persona è in grado di autodeterminarsi. E con l’ordinanza n. 5763 del 13 marzo 2026 ha messo nero su bianco che spendere male i propri soldi non è motivo sufficiente per nominare un amministratore di sostegno: serve una vulnerabilità reale, non un giudizio morale sulle scelte economiche altrui.

La direzione è la stessa che la delega ora impone al Governo: la misura serve a proteggere la persona, non a tranquillizzare i familiari né a conservare il patrimonio per gli eredi in pectore. Il decreto del giudice tutelare dovrà essere un abito su misura, non una camicia di forza taglia unica.

Cosa cambia (e cosa no) per beneficiari e amministratori

Prima domanda che mi sento rivolgere in studio: «le amministrazioni di sostegno già aperte saltano?». No. Nulla cambia nell’immediato: la delega dà al Governo 24 mesi — quindi fino a novembre 2027 — per emanare i decreti legislativi, e fino ad allora valgono le regole attuali. Le interdizioni e inabilitazioni esistenti, secondo la lettura più accreditata, andranno a esaurimento naturale, con probabile conversione in misure di sostegno rimodulate.

Per gli amministratori di sostegno in carica, la novità più concreta all’orizzonte è la semplificazione della rendicontazione, calibrata «in ragione delle specifiche esigenze di tutela del patrimonio del beneficiario e della sua condizione personale». Per i beneficiari, l’asse si sposta dalla sostituzione al supporto: la volontà attuale della persona — o quella ricostruita, quando la persona non può esprimerla — dovrà essere il punto di partenza di ogni decisione, non un fastidioso dettaglio da aggirare con un’autorizzazione del giudice tutelare.

I nodi aperti: tempi, formazione e cattive prassi

Le associazioni delle persone con disabilità — Anffas in testa, che a maggio 2026 ha rinnovato pubblicamente l’appello ad attuare subito la delega — temono che i 24 mesi si trasformino nel classico binario morto. Il confronto è impietoso: per il Codice Unico della Disabilità (art. 16 della stessa legge) il termine è di 12 mesi, la metà. E una riforma di cui si parla dal 2016 non può permettersi di perdere slancio un’altra volta.

C’è poi il nodo della formazione: giudici tutelari, amministratori, operatori sanitari e sociali dovranno imparare a lavorare con uno strumento che mette al centro l’autodeterminazione. E ci sono le cattive prassi da estirpare: i costi delle rendicontazioni scaricati sulle famiglie, e la convinzione — errata, ma dura a morire — che la nomina di un amministratore di sostegno sia obbligatoria per qualunque persona fragile. Non lo è oggi, e non lo sarà domani.

Il cantiere è aperto. Su questo blog seguiremo i decreti legislativi passo per passo: perché una riforma che riscrive vent’anni di protezione giuridica merita di essere letta con il codice in una mano e un sano scetticismo nell’altra.

Contenuto redatto con il supporto di sistemi di AI (Reg. UE 2024/1689). Ha natura informativa e non costituisce parere legale.

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