
C’è una riforma che sta cambiando il modo in cui lo Stato guarda alla disabilità, e molti amministratori se ne accorgeranno solo quando riceveranno un verbale già scritto. Parlo del progetto di vita introdotto dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Il rapporto tra progetto di vita e amministratore di sostegno non è un dettaglio procedurale: è la differenza tra sedere al tavolo in cui si decide come vivrà il beneficiario e leggerne il resoconto a cose fatte.
Il d.lgs. 62/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2024 in attuazione della legge delega 22 dicembre 2021, n. 227, porta un titolo che è già un programma: definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
I binari sono due e conviene non confonderli. Il primo è la valutazione di base: l’accertamento della condizione di disabilità, che passa in capo all’INPS attraverso un certificato medico introduttivo trasmesso per via telematica. Il secondo è la valutazione multidimensionale, che si svolge sul territorio e costruisce il progetto di vita: non un’etichetta sanitaria, ma il documento in cui si scrivono sostegni, servizi, budget, obiettivi di autonomia e di partecipazione sociale della persona.
L’articolo 23 del decreto stabilisce che l’istanza si presenta in forma libera e in qualsiasi momento, all’ambito territoriale sociale, al comune di residenza o a uno dei punti unici di accesso. Il procedimento prevede la comunicazione di avvio entro 15 giorni e la conclusione entro 90 giorni, salvo diversa disciplina regionale. Titolare del progetto è la persona con disabilità; l’istanza può presentarla lei stessa oppure chi la rappresenta legalmente, quindi il genitore, il tutore o l’amministratore di sostegno.

Qui arriva il passaggio che consiglio di leggere due volte. L’articolo 24, comma 2, del decreto include tra i componenti dell’unità di valutazione multidimensionale «l’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l’amministratore di sostegno, se dotato di poteri».
Quelle quattro parole finali non sono un riempitivo. Il legislatore non ha scritto «l’amministratore di sostegno» e via: ha subordinato la partecipazione all’esistenza di poteri effettivi. E i poteri, nell’amministrazione di sostegno, non si presumono mai: si leggono nel decreto di nomina, che ai sensi dell’articolo 405 c.c. delimita l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario.
Il risultato pratico è prevedibile. La maggior parte dei decreti in circolazione è stata scritta pensando a conti correnti, pensioni, rendiconti e, nei casi migliori, ai poteri in materia sanitaria. Del progetto di vita, ovviamente, non dicono nulla: quando sono stati emessi non esisteva. Se il decreto tace, l’amministratore che si presenta all’unità di valutazione rischia di essere trattato come un accompagnatore cortese anziché come componente dell’organo.
La soluzione esiste e non richiede un nuovo procedimento. L’ultimo comma dell’articolo 407 c.c. è chiarissimo: «Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno».
Basta dunque un’istanza al giudice tutelare per chiedere l’integrazione del decreto con i poteri necessari: attivare il procedimento ex art. 23, rappresentare il beneficiario nell’unità di valutazione multidimensionale, sottoscrivere il progetto e i suoi aggiornamenti, gestire l’eventuale budget di progetto. Nell’istanza conviene indicare che si tratta di poteri strumentali all’accesso a servizi e sostegni, non di un ampliamento generalizzato della rappresentanza.
Un’avvertenza: il decreto valorizza anche la funzione di facilitazione. La persona con disabilità può farsi assistere da qualcuno che agevoli l’espressione delle proprie scelte, e quel qualcuno può essere anche l’amministratore di sostegno. Sono due ruoli diversi. Rappresentare significa decidere al posto di qualcuno; facilitare significa aiutarlo a decidere. Nel progetto di vita il secondo è quasi sempre quello giusto.
La valutazione di base affidata in via esclusiva all’INPS era prevista su tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 2026, con anticipazione sperimentale al 1° gennaio 2025 in nove province individuate dal d.l. 71/2024: Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari.
Poi è arrivato il decreto milleproroghe (d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15), il cui articolo 19-quater ha portato la sperimentazione da 12 a 24 mesi e rinviato l’entrata a regime su tutto il territorio nazionale al 1° gennaio 2027. La sperimentazione è stata poi estesa a ulteriori province da settembre 2025 e da marzo 2026.
Per chi amministra a Trieste, quindi, la riforma non è un argomento da convegno: è la procedura con cui si accerta la disabilità del beneficiario da oltre un anno e mezzo. Chi opera altrove ha ancora il tempo per far sistemare i decreti prima che il sistema entri a regime.
Chiedere poteri nuovi non vuol dire chiedere poteri generali, e sarebbe un errore usare la riforma come cavallo di Troia per ottenere una rappresentanza a tutto campo. La giurisprudenza di legittimità va nella direzione opposta.
Con l’ordinanza 8 luglio 2025, n. 18549, la Prima Sezione civile ha ribadito che la misura va costruita secondo criteri di proporzionalità e funzionalità, limitando la capacità di agire soltanto nei settori in cui emergono criticità concrete, in coerenza con l’articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006. Con l’ordinanza 22 settembre 2025, n. 25890, la stessa Sezione ha insistito sulla necessità di un accertamento concreto e specifico della condizione di menomazione, aggiungendo che l’opposizione di una persona lucida non può essere trascurata e che l’amministrazione di sostegno non è lo strumento per risolvere conflitti familiari o controversie ereditarie. È la stessa linea per cui, come ho scritto altrove, una disabilità soltanto fisica non basta ad aprire la misura.
C’è una certa ironia nel fatto che una riforma nata per mettere la persona al centro rischi di inciampare su una parentesi di quattro parole in un comma sulla composizione di un organo collegiale. Ma è così che funziona: i diritti si esercitano se qualcuno ha il potere di farlo, e quel potere, nell’amministrazione di sostegno, sta scritto in un decreto che si può sempre integrare.
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