
Si parla di peculato amministratore di sostegno ogni volta che chi accetta la nomina dal giudice tutelare distrae somme del patrimonio del beneficiario per finalità estranee. La qualifica giuridica non è quella della comune appropriazione indebita: è il ben più grave reato dell’art. 314 c.p., con reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. La giurisprudenza è ormai costante nel riconoscere all’amministratore la qualifica di pubblico ufficiale, e da quella qualifica discende la severità della risposta penale.
La cosa sorprende ancora qualche collega, abituato a leggere l’amministrazione di sostegno (artt. 404 e ss. c.c.) come una forma “leggera” di protezione. Ma la leggerezza sta nella finalità, non nella responsabilità: il decreto di nomina del giudice tutelare, il giuramento, gli obblighi di rendiconto e le autorizzazioni giudiziali compongono un assetto funzionale che la giurisprudenza ha senza esitazione ricondotto alla categoria del pubblico ufficiale ex art. 357 c.p. La parola chiave del sistema è una sola: fiducia. Tradita la fiducia, scatta il peculato.
La qualifica non nasce dal contratto, né dalla volontà delle parti. Nasce dal decreto: un provvedimento giurisdizionale che conferisce all’amministratore poteri di rappresentanza e di gestione del patrimonio altrui, con obblighi conformativi fissati dalla legge e controllati dal giudice. L’amministratore svolge cioè una funzione pubblica, nel senso oggettivo dell’art. 357 c.p., perché la sua attività è disciplinata da norme di diritto pubblico (il capo I del titolo XII, libro I, c.c.) e si esplica con poteri certificativi, autoritativi e di gestione di denaro non proprio destinato a finalità pubblicistica — la cura della persona fragile.
Da qui la conseguenza: l’amministratore che si appropria di somme del beneficiario o le distrae per finalità estranee non commette l’appropriazione indebita aggravata dell’art. 646 c.p. — come qualcuno ancora sostiene — ma il ben più grave peculato. La Cassazione ha più volte escluso la riqualificazione in appropriazione indebita proprio perché l’agente non è un privato, bensì un ausiliario del giudice tutelare che gestisce denaro altrui per una funzione di interesse pubblico.
La casistica è ampia e, purtroppo, ricorrente. Le condotte tipicamente qualificate come peculato amministratore di sostegno sono: prelievi bancomat o ATM non giustificati dal rendiconto; bonifici a favore di sé stesso o di familiari dell’amministratore; acquisti online estranei alle esigenze del beneficiario (elettronica, viaggi, gioielli); emissione di assegni a terzi in assenza di causale documentata; utilizzo della carta di credito del beneficiario per spese personali; cash-back occultati sui pagamenti di badanti e strutture.
Una sentenza del Tribunale di Genova del 2025 ha consolidato il perimetro: ciascuno di questi atti, reiterato nel tempo e non allocato ai bisogni dell’amministrato, integra l’art. 314 c.p. Anche la reiterazione non è necessaria: basta un singolo episodio appropriativo. Rileva, e molto, anche il peculato “per distrazione”. Se l’amministratore usa somme del beneficiario per pagare debiti propri, o per finanziare spese di terzi estranei al nucleo di cura, commette peculato anche senza appropriazione definitiva: il diverso impiego del denaro pubblico (nel senso funzionale sopra richiamato) è già condotta tipica. La lettura è coerente con la distinzione tra peculato “classico” e il nuovo delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili introdotto dall’art. 314-bis c.p., che la Cassazione ha cominciato a perimetrare dal 2025.
Il rendiconto è la stella polare. Quando l’amministratore presenta rendiconti annuali chiari, documentati e tempestivi, eventuali anomalie vengono in genere sanate per via civile — con integrazione, restituzione, o sostituzione. Quando invece i rendiconti mancano, sono lacunosi o contengono voci “generiche” di cassa, la Procura della Repubblica ha gioco facile: il vuoto documentale in materia di denaro altrui, gestito con poteri pubblicistici, è di per sé un forte indizio di appropriazione. Su questo aspetto rinviamo all’approfondimento Rendiconto AdS: non solo fatture e scontrini.
Un altro aspetto sottovalutato: la remunerazione dell’incarico. L’amministratore ha diritto a un equo indennizzo liquidato dal giudice tutelare (art. 379 c.c.), non a “auto-pagarsi” dal conto del beneficiario. Chi preleva acconti unilaterali, senza liquidazione giudiziale, entra nel cono d’ombra del peculato. Per i parametri dell’indennizzo rinviamo al pezzo sul costo dell’amministratore di sostegno.
Per chi difende l’amministratore, la battaglia si gioca sull’elemento soggettivo e sulla destinazione effettiva delle somme. La tesi dell’errore sulla causa, quella dell’acconto informale sull’indennizzo, la riconducibilità di uscite atipiche a bisogni del beneficiario (anche edonistici: l’art. 410 c.c. impone il rispetto delle aspirazioni del beneficiario) possono neutralizzare il dolo. Cruciale anche la restituzione integrale prima dell’esercizio dell’azione penale, che — pur non estinguendo il reato — incide sulle circostanze attenuanti e sulla pena.
Sul versante opposto, i familiari del beneficiario che sospettano un caso di peculato dell’amministratore di sostegno dovrebbero: richiedere copia integrale dei rendiconti in cancelleria del giudice tutelare; presentare istanza al giudice tutelare per sostituzione e nomina di nuovo amministratore (art. 413 c.c.); promuovere in parallelo denuncia-querela alla Procura della Repubblica; costituirsi parte civile nel procedimento penale. Il quadro completo delle azioni disponibili è riepilogato nelle nostre FAQ amministrazione di sostegno. Per il testo dell’art. 314 c.p. si rimanda a Normattiva.
Accettare la nomina ad amministratore di sostegno non è un favore senza conseguenze. È un incarico pubblico, con doveri fiduciari rafforzati dalla qualifica di pubblico ufficiale. Il peculato è il prezzo penale dell’abuso. Chi amministra il patrimonio di una persona fragile tenga a mente la regola d’oro: nessun euro esce dal conto del beneficiario senza una giustificazione documentabile, proporzionata e tracciabile. Il giorno che il pm apre il fascicolo, la fortuna non conta: conta il rendiconto.