
Prodigalità e amministrazione di sostegno: con l’ordinanza n. 5763 del 13 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha tracciato una linea netta. Spendere troppo — o spendere male, secondo i familiari — non è motivo sufficiente per aprire un’amministrazione di sostegno. Serve una vulnerabilità reale, non un giudizio morale sulle scelte economiche altrui.
La pronuncia merita attenzione perché smonta un equivoco diffuso: l’idea che il prodigo — chi dissipa il proprio patrimonio con leggerezza — sia automaticamente un soggetto da proteggere con una misura limitativa della capacità. La Cassazione dice: no, non funziona così.
La vicenda è quella di una donna vicentina, lavoratrice con reddito stabile e vita autonoma, sottoposta ad amministrazione di sostegno dal 2013. La donna chiede la revoca della misura, ma il Giudice Tutelare respinge l’istanza. Il motivo? Le sue spese sarebbero “dispendiose e superflue”, tali da mettere a rischio il patrimonio. La Corte d’Appello conferma.
La Cassazione, invece, annulla con rinvio. E lo fa con un ragionamento che vale come principio generale.
Il cuore dell’ordinanza 5763/2026 sta in un principio semplice ma spesso dimenticato: l’amministrazione di sostegno non è uno strumento di controllo economico. È una misura di protezione che presuppone un’infermità o una menomazione — fisica o psichica — che limiti concretamente l’autonomia personale (art. 404 c.c.).
La prodigalità, in astratto, può giustificare l’apertura dell’AdS. Lo ha detto la stessa Cassazione in passato (si vedano Cass. n. 5492/2018 e Cass. n. 36176/2023). Ma — e qui sta il punto — non basta allegare che qualcuno spende troppo. Occorre dimostrare:
In altre parole: se una persona guadagna bene e decide di spendere in modi che i parenti non approvano, questo — da solo — non giustifica l’apertura di un’amministrazione di sostegno. La Corte lo dice chiaramente: le scelte di vita di una persona capace non possono essere compresse per ragioni puramente economiche o paternalistiche.
L’ordinanza 5763/2026 censura anche un vizio grave sul piano processuale. La donna non era mai stata convocata né ascoltata: né dal Giudice Tutelare, né in sede di reclamo davanti alla Corte d’Appello.
Si tratta di una violazione dell’art. 407 c.c., che impone l’audizione del beneficiario, e del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione. La Cassazione ricorda che il procedimento per l’apertura (o il mantenimento) dell’AdS non è un procedimento “su” una persona, ma “con” quella persona. Escluderla dal contraddittorio significa negare la natura stessa dell’istituto.
Questo aspetto è coerente con quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 34854/2024 sul diritto di difesa nell’AdS: il beneficiario ha diritto a partecipare attivamente al procedimento che lo riguarda.
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più orientato al rispetto dell’autonomia individuale. La Cassazione richiama espressamente:
Il messaggio è chiaro: l’amministrazione di sostegno deve restare uno strumento eccezionale, proporzionato e fondato su una vulnerabilità effettiva. Non può trasformarsi in un meccanismo di controllo delle scelte patrimoniali di chi è perfettamente in grado di intendere e volere, ma semplicemente spende in modi che altri giudicano sbagliati.
Del resto, come abbiamo già analizzato a proposito dei limiti che banche e Poste impongono all’amministratore di sostegno, l’unico soggetto legittimato a definire i confini della misura è il Giudice Tutelare — non i familiari, non le banche, e nemmeno un’idea astratta di “buona gestione” del denaro.
L’ordinanza Cass. n. 5763/2026 ha conseguenze concrete per chi opera nel settore:
La Cassazione, insomma, riposiziona l’amministrazione di sostegno nel suo alveo naturale: proteggere chi è davvero fragile, non controllare chi spende in modi che non piacciono ai parenti. E non è poco.
Per approfondire la disciplina dell’amministrazione di sostegno, si vedano gli artt. 404 e ss. c.c. come modificati dalla L. 6/2004.