
DAT e amministratore di sostegno: chi firma davvero le disposizioni anticipate di trattamento quando il beneficiario è già — o sta per diventare — incapace? È la domanda che ogni mese atterra sul tavolo di un giudice tutelare, sempre nel momento peggiore: in pronto soccorso, in rianimazione, davanti a un medico che pretende una risposta entro venti minuti. La legge 22 dicembre 2017, n. 219 ha introdotto le DAT proprio per evitare quel cortocircuito, ma quando si incrociano con un’amministrazione di sostegno (AdS) il quadro si complica. In questa guida pratica vediamo cosa può fare l’amministratore di sostegno, cosa non potrà mai fare, qual è il ruolo del giudice tutelare e quali errori evitare nel decreto di nomina.
L’art. 4 della legge n. 219/2017 riconosce a «ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere» il diritto di esprimere, in previsione di un’eventuale futura incapacità, le proprie volontà sui trattamenti sanitari, sul consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti. Le DAT vanno redatte per atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata consegnata personalmente all’ufficio dello stato civile del Comune di residenza, e sono modificabili o revocabili in ogni momento. Inoltre, la legge prevede la nomina di un fiduciario, che dialoga con i medici e fa rispettare la volontà espressa.
Il punto da fissare subito è uno: le DAT sono un atto personalissimo. Non ammettono rappresentanza. Né i genitori, né il coniuge, né l’amministratore di sostegno possono mai redigerle al posto di un altro. È la persona, e solo lei, che può scrivere ciò che vuole — o non vuole — venga fatto al suo corpo nel momento in cui non potrà più dirlo.
Sgombrato il campo, vediamo come si combinano davvero DAT e amministratore di sostegno nelle situazioni che capitano in studio. Gli scenari sono tre, e a ciascuno corrisponde un assetto giuridico diverso.
In questo caso le disposizioni anticipate sono pienamente vincolanti. L’amministratore di sostegno, anche quando il decreto del giudice tutelare lo investe della sfera sanitaria, non può sostituirle, modificarle o disapplicarle. La sua funzione si riduce — e non è poco — a farle rispettare, dialogando con la struttura sanitaria. Se in equipe medica nessuno conosce le DAT, l’AdS le esibisce, ne pretende l’inserimento in cartella clinica e, se necessario, ricorre al giudice tutelare ex art. 3, comma 5, della stessa legge n. 219/2017.
Qui la legge è cristallina e la pratica clinica spesso la trascura: il consenso ai trattamenti sanitari è un atto personalissimo e va prestato direttamente dall’interessato. L’amministratore di sostegno può «assistere» il beneficiario, ma non sostituirlo, salvo che il decreto di nomina — sulla base di una valutazione concreta delle residue capacità — gli abbia espressamente conferito il potere di esprimere il consenso, sempre nel rispetto della volontà presunta del beneficiario. È la lettura che la Cassazione ha consolidato con la sentenza n. 1396 del 21 gennaio 2026 sui poteri dell’amministratore di sostegno in sanità, testamento e donazioni.
Qui l’art. 3, comma 4, della legge 219/2017 affida all’amministratore di sostegno la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria nelle scelte sanitarie, ma con un vincolo netto: deve agire «tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere». Tradotto: non decide secondo i propri valori e neppure secondo l’interesse della famiglia. Deve invece ricostruire — con dichiarazioni testimoniali, scritti, abitudini di vita — quella che sarebbe stata la decisione del beneficiario stesso. È il principio della c.d. volontà presunta, già fissato dalla storica Cass., Sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748 (caso Englaro) e oggi codificato.
L’art. 3, comma 5, della legge 219/2017 prevede una clausola di salvaguardia tutt’altro che teorica. Se il rappresentante legale — quindi anche l’amministratore di sostegno — rifiuta le cure proposte e il medico le ritiene appropriate e necessarie, oppure viceversa, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale, della struttura sanitaria, del medico o dei soggetti di cui all’art. 406 c.c. È un meccanismo importante: nessuno — né l’AdS, né l’ospedale — ha l’ultima parola da solo.
I tribunali italiani hanno cominciato a usarlo con coerenza. Il Tribunale di Pavia, con decreto del 24 marzo 2018, fu tra i primi a riconoscere la possibilità che l’amministratore di sostegno fungesse da fiduciario per le DAT del beneficiario, purché il decreto di nomina lo prevedesse espressamente. Anni dopo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 144 del 13 giugno 2019, ha ribadito che il giudice tutelare deve sempre verificare l’esistenza di un’effettiva volontà del beneficiario, evitando automatismi nella nomina di un AdS che possa decidere su trattamenti life-saving. La giurisprudenza di merito più recente (tra i tanti, Trib. Modena, decreto 23 luglio 2024) prosegue su questa linea: tipizzazione minuziosa dei poteri sanitari nel decreto, sempre, e mai una delega in bianco. Lo stesso principio guida le decisioni sui temi limitrofi, dal ricovero in struttura disposto contro la volontà del beneficiario alle scelte di fine vita.
La legge 219/2017 non lo vieta e la prassi giurisprudenziale lo ammette pacificamente. Anzi, è spesso una scelta opportuna: il fiduciario — che la legge dice debba essere maggiorenne e capace di intendere e di volere — coincidendo con l’AdS riduce sovrapposizioni, semplifica i rapporti con la struttura sanitaria e garantisce continuità nella tutela. Bisogna però fare due cose, e farle bene:
Senza queste due cautele si rischia il classico cortocircuito: il fiduciario non è ancora AdS, l’AdS non sa di essere fiduciario, e il medico — di fronte al dubbio — chiama il pubblico ministero. Esattamente l’opposto di quello che la legge voleva.
No. Le DAT sono un atto personalissimo. Solo la persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può sottoscriverle. L’AdS può però essere indicato come fiduciario sanitario, per farle eseguire dopo.
Le DAT restano pienamente efficaci. L’amministratore di sostegno deve farle rispettare e non può modificarle. In caso di disaccordo con il medico, decide il giudice tutelare ex art. 3, comma 5, L. 219/2017.
L’amministratore di sostegno, ma solo se il decreto del giudice tutelare gli ha attribuito poteri in materia sanitaria. Deve agire ricostruendo la volontà presunta del beneficiario, secondo il principio fissato da Cass. n. 21748/2007 e oggi recepito dall’art. 3, comma 4, L. 219/2017. Per altre questioni pratiche, vedi le FAQ amministrazione di sostegno: 45 risposte alle domande più frequenti.
Solo nei limiti dei poteri conferiti dal decreto e sempre nel rispetto della volontà — espressa o presunta — del beneficiario. In presenza di contrasto col medico, decide il giudice tutelare. Sul confine con il tema del fine vita e del suicidio medicalmente assistito serve ancora una legge organica.
Le DAT, oggi, sono lo strumento più solido per dire la propria parola prima che sia troppo tardi. L’amministratore di sostegno può accompagnare quella parola, può difenderla, può portarla davanti al giudice. Non può inventarsela. E questo è il modo più rigoroso di rispettare la persona, che è poi l’unica cosa che la legge n. 6/2004 abbia mai voluto fare.