
«Avvocato, ma se mia sorella, di cui sono amministratrice di sostegno, tampona un’auto o manda in frantumi la vetrina di un negozio, il conto arriva a me?». La domanda si ripresenta puntuale in studio, di solito con un tono a metà tra l’allarme e la rassegnazione. È il momento di affrontare un tema che molti amministratori scoprono soltanto quando è troppo tardi: la responsabilità dell’amministratore di sostegno per i danni che il beneficiario cagiona a terzi. La risposta breve è confortante: nella stragrande maggioranza dei casi l’amministratore non paga nulla di tasca propria. La risposta lunga, come sempre nel diritto, pretende qualche distinzione ed è proprio lì che si gioca la partita.
Il punto di partenza è l’articolo 2047 del codice civile, secondo cui «in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto». La norma poggia su due pilastri, e devono reggere entrambi. Primo: l’autore materiale del danno deve essere incapace di intendere o di volere nel momento esatto del fatto. Secondo: deve esistere un soggetto giuridicamente tenuto alla sorveglianza di quella persona.
Attenzione alla natura di questa responsabilità: non è una responsabilità «per fatto altrui», ma una responsabilità diretta e propria. Il sorvegliante non paga perché ha sbagliato il beneficiario; paga perché ha sbagliato lui, omettendo la vigilanza dovuta, la classica culpa in vigilando. La Cassazione lo ha chiarito da tempo (Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2005, n. 12965): a carico del sorvegliante opera una presunzione di colpa, superabile solo con una prova liberatoria rigorosa. Tradotto: chi è tenuto alla sorveglianza parte già con l’etichetta di responsabile cucita addosso, e tocca a lui scucirla.

Ed ecco la prima, grande buona notizia per gli amministratori in ansia. L’amministrazione di sostegno non priva il beneficiario della capacità di agire. È una misura costruita per affiancare, non per sostituire: l’art. 409 c.c. stabilisce che il beneficiario conserva la capacità per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore. A differenza della vecchia interdizione, l’amministrazione di sostegno presuppone una persona che resta, in larga misura, padrona di sé.
Conseguenza pratica: il primo pilastro dell’art. 2047 c.c. molto spesso semplicemente non esiste. Un beneficiario non è, per il solo fatto di avere un amministratore di sostegno, un «incapace di intendere e volere». Quello stato va accertato in concreto, fatto per fatto, momento per momento e il più delle volte non si trova affatto. Su questa logica si fonda l’intera filosofia della misura: l’amministrazione di sostegno non si applica per disabilità, ma per un’effettiva e attuale impossibilità di provvedere ai propri interessi. Se il beneficiario era lucido quando ha causato il danno, l’art. 2047 c.c. è fuori gioco e ne risponde lui in proprio, ex art. 2043 c.c., come qualunque altro cittadino.
Supponiamo però lo scenario peggiore: il beneficiario era davvero incapace di intendere e volere al momento del fatto. Resta il secondo pilastro e qui la sorte dell’amministratore si decide tutta su un documento: il decreto di nomina del giudice tutelare. È il decreto a disegnare la mappa dei poteri, e quindi dei doveri.
Se il decreto conferisce all’amministratore compiti di natura esclusivamente patrimoniale (riscuotere la pensione, pagare le bollette, gestire il conto corrente) allora non sussiste alcun dovere di vigilanza sulla persona fisica del beneficiario. E senza dovere di sorveglianza non c’è responsabilità ex art. 2047 c.c.: l’amministratore-cassiere non è il custode del beneficiario. Diverso è il caso in cui il decreto attribuisca espressamente compiti di cura della persona: lì una posizione di garanzia può configurarsi, ma non in automatico. Va scrutinata in concreto, valutando il tipo di attività affidata e le condizioni del beneficiario. La giurisprudenza di merito si muove in questa direzione (si veda, di recente, Trib. Genova, 2 gennaio 2025, n. 2, in tema di doveri e responsabilità dell’amministratore). E comunque «sorveglianza» non significa custodia carceraria a tempo pieno: pretendere che l’amministratore segua il beneficiario passo passo ventiquattro ore su ventiquattro sarebbe irragionevole, oltre che incompatibile con la dignità e l’autonomia che la misura mira a preservare.
Anche quando l’art. 2047 c.c. fosse astrattamente applicabile, l’amministratore ha un’ultima carta: dimostrare «di non aver potuto impedire il fatto». La prova è esigente, ma non diabolica e riesce quando il danno è frutto di un gesto improvviso, imprevedibile e oggettivamente inevitabile, pur a fronte di una vigilanza diligente.
Un chiarimento doveroso, perché la confusione è frequente. L’art. 2047 c.c. riguarda i danni che il beneficiario causa a terzi. Tutt’altra cosa sono i danni che l’amministratore arreca al beneficiario gestendone male il patrimonio: lì non si discute di sorveglianza, ma di responsabilità gestoria, governata dalle norme sulla tutela richiamate dall’art. 411 c.c. e dal controllo del rendiconto periodico, tema che merita un capitolo a sé e che abbiamo affrontato parlando del rendiconto dell’amministratore di sostegno. E se la cattiva gestione sconfina nell’appropriazione, il discorso scivola sul terreno della responsabilità penale dell’amministratore di sostegno, dove la posta in gioco non è più un risarcimento ma una condanna.
In definitiva: l’amministratore di sostegno non è l’assicuratore universale del beneficiario, né il garante di ogni sua mossa nel mondo. La responsabilità dell’amministratore di sostegno per i danni a terzi è l’eccezione, non la regola, e si attiva solo all’incrocio di due condizioni rigorose. Tre consigli pratici per dormire sereni: leggere con attenzione il decreto di nomina per sapere esattamente cosa il giudice tutelare ha affidato; valutare, in presenza di compiti di cura della persona, una polizza di responsabilità civile; e, nel dubbio, chiedere istruzioni proprio al giudice tutelare. Perché nel diritto della fragilità la peggiore difesa è quella improvvisata.
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