
«Avvocato, posso vendere la casa di mia madre?». La domanda arriva quasi sempre così, con il sottinteso che basti la firma dell’amministratore e un salto dal notaio. La realtà è un po’ più articolata: quando si parla di amministratore di sostegno e vendita immobile del beneficiario, la firma da sola non basta mai. Serve un’autorizzazione. E la vera novità, oltre che la vera fonte di confusione, è che oggi quell’autorizzazione può arrivare da due strade diverse: il giudice tutelare oppure il notaio rogante. Vediamo come funziona davvero, senza scorciatoie.
Partiamo da un punto che spesso si dà per scontato sbagliando: l’amministratore di sostegno non è il proprietario di nulla. Il beneficiario resta pieno titolare dei suoi beni; l’amministratore li gestisce, non li possiede. E la vendita di un immobile è, per definizione, un atto di straordinaria amministrazione. L’art. 411 c.c. rinvia, «in quanto compatibili», alle norme dettate per la tutela: ne discende che l’amministratore può alienare un immobile del beneficiario soltanto se il decreto di nomina gli attribuisce quel potere e, comunque, soltanto previa autorizzazione.
Se il decreto tace o non contempla la vendita, occorre prima chiedere al giudice tutelare di integrare i poteri dell’amministratore. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25855 del 1° settembre 2022, ha chiarito che il giudice tutelare può ampliare e modificare i poteri dell’amministratore anche senza un nuovo esame del beneficiario. Saltare questo passaggio è un autogol: l’atto compiuto senza autorizzazione è annullabile ai sensi dell’art. 412 c.c., con tutto ciò che comporta in termini di certezza per l’acquirente.

Fino al 2023 la porta era una sola: quella del giudice. La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), in vigore dal 28 febbraio 2023, ha cambiato due cose. La prima è tecnica ma rilevante: l’art. 375 c.c., quello che storicamente affidava al tribunale collegiale l’autorizzazione a vendere immobili, è stato soppresso, e le sue ipotesi sono confluite nel novellato art. 374 c.c. Risultato: la competenza è oggi concentrata sul giudice tutelare, senza più il passaggio in tribunale collegiale (salvo l’eccezione residuale degli immobili pervenuti per successione e accettati con beneficio d’inventario).
La seconda è la vera novità: l’art. 21 del d.lgs. 149/2022 ha introdotto il cosiddetto «doppio binario». Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate, e una compravendita immobiliare lo è, l’autorizzazione può essere rilasciata, in alternativa al giudice, dal notaio rogante. Il notaio verifica la necessità o l’utilità evidente dell’atto, determina le cautele per il reimpiego delle somme, comunica il provvedimento alla cancelleria del tribunale e al pubblico ministero; l’autorizzazione diventa efficace decorsi venti giorni senza che sia stato proposto reclamo. Tradotto: tempi più rapidi, una scrivania in meno da inseguire.
L’autorizzazione non è un timbro. Chi la chiede deve dimostrare un interesse concreto del beneficiario: la necessità di liquidità per le cure, l’eliminazione di spese di gestione ormai insostenibili, un trasferimento che lo stesso beneficiario desidera. La Cassazione, con l’ordinanza n. 7420 del 7 marzo 2022, ha ricordato che l’autorizzazione agli atti di straordinaria amministrazione va valutata considerando gli effetti economici dell’atto. Tradotto in pratica: non si vende perché conviene alla famiglia, si vende perché conviene al beneficiario.
Sul piano documentale, all’istanza motivata si accompagna di norma una perizia asseverata che attesti il valore di mercato del bene. La norma non la impone espressamente, ma la prassi consolidata della maggior parte dei tribunali la considera ormai un passaggio difficilmente eludibile. Il provvedimento, infine, fissa il prezzo minimo di vendita e stabilisce il modo di reimpiego della somma ricavata: il denaro del beneficiario non può finire su un conto qualunque, e di questo si dovrà poi dare conto nel rendiconto.
La strada notarile è comoda, ma non onnipotente. Con la sentenza n. 2648 del 6 febbraio 2026 la Corte di Cassazione ha piantato un paletto importante: l’autorizzazione rilasciata dal notaio ex art. 21 riguarda l’atto negoziale, la sua necessità o la sua utilità evidente, e non si estende alla capacità del soggetto. La capacità, è la sintesi, non si autorizza: si accerta. È un principio nato in materia testamentaria (ne abbiamo parlato a proposito del testamento pubblico dichiarato nullo dalla stessa Cassazione 2648/2026), ma la lezione vale anche per gli atti di disposizione patrimoniale.
In concreto: se la vendita è lineare e l’interesse del beneficiario è evidente, il notaio rogante è spesso la via più rapida ed efficiente. Se invece emergono nodi sulla volontà del beneficiario, conflitti familiari latenti o l’operazione si intreccia con scelte che toccano la sfera personale, il giudice tutelare resta il riferimento naturale, quello che può istruire, ascoltare e, se serve, dire di no. Sapere quale binario imboccare è parte del lavoro, e non è un dettaglio.
Un’ultima nota di prospettiva: è in cantiere una riforma di sistema, la delega prevista dall’art. 17 della legge n. 167/2025, destinata a ridisegnare interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno in chiave di «supporto alle decisioni» e di sussidiarietà dell’intervento giudiziale. Ma finché la riforma non arriva, la regola resta questa: nessuna vendita senza autorizzazione, e due strade per ottenerla. Il consiglio pratico, prima di firmare qualsiasi preliminare, è sempre lo stesso: rileggere il decreto di nomina e verificare che cosa l’amministratore può davvero fare. Per un quadro più ampio degli atti che richiedono autorizzazione, dalla sanità alle donazioni, può essere utile questo approfondimento sui poteri dell’amministratore di sostegno.
Contenuto redatto con il supporto di sistemi di AI (Reg. UE 2024/1689). Ha natura informativa e non costituisce parere legale.