Amministratore di sostegno e SPID: chi gestisce l'identità digitale del beneficiario - illustrazione ironica

Amministratore di sostegno e SPID: chi gestisce l’identità digitale del beneficiario

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Capita ogni settimana, in studio. Una figlia mi scrive: «Avvocato, ho appena ottenuto la nomina di amministratore di sostegno per la mamma. Posso aprire io lo SPID a suo nome? E come faccio a vedere la sua pensione INPS, le sue cartelle esattoriali, il suo fascicolo sanitario?». La domanda sembra burocratica, ma è il cuore della vita digitale di una persona fragile: senza identità digitale, oggi non si paga una bolletta, non si prenota una visita, non si scarica un certificato. Amministratore di sostegno SPID è un binomio che la legge non ha ancora disciplinato in modo organico, ma che la prassi, tra Determinazioni AgID, circolari INPS e regolamenti delle ASL, ha dovuto riempire di contenuto.

Il punto di partenza è un principio semplice: l’identità digitale è personale (non è una chiave di casa che si presta), ma il beneficiario di amministrazione di sostegno non può restare escluso dai servizi pubblici online solo perché ha bisogno di sostegno. Servono regole su misura, ed è il decreto del giudice tutelare a fare la differenza.

SPID e amministratore di sostegno: la regola, le eccezioni e la Convenzione ONU

L’art. 64 del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) pone SPID come strumento di identificazione personale, basato su un binomio inscindibile tra titolare e credenziali. Da qui la regola generale: lo SPID lo richiede la persona fisica per sé stessa, davanti al gestore di identità accreditato, presentando un documento valido. Il beneficiario di amministrazione di sostegno, che conserva la capacità di agire salvi gli atti elencati nel decreto (artt. 409 e 411 c.c.), in linea di principio può richiedere SPID in autonomia. Anzi, quando ne è in grado, deve poterlo fare: l’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata con L. 18/2009 e ricordata da Cass. ord. 5763/2026 in tema di prodigalità, impone agli Stati di garantire eguale capacità giuridica e di privilegiare il supported decision-making rispetto alla sostituzione.

Il problema nasce quando il beneficiario, per le sue condizioni concrete, non è in grado di completare la procedura di identificazione (videoconferenza, riconoscimento de visu, gestione delle credenziali). In questi casi entrano in gioco strumenti diversi a seconda dell’ente.

Amministratore di sostegno SPID: tre scenari operativi

Amministratore di sostegno e SPID: chi gestisce l'identità digitale del beneficiario - illustrazione ironica
Illustrazione generata con IA

Nella pratica, davanti a una nomina ex art. 405 c.c., l’AdS si muove su tre binari paralleli, ciascuno con regole proprie.

Il primo è la delega dell’identità digitale presso l’INPS, introdotta dalla circolare INPS n. 127 del 12 agosto 2021. Attenzione a non fraintendere: non è una cessione dello SPID del beneficiario, che resta titolare della propria posizione. Una volta registrata la delega, l’AdS accede all’area riservata del beneficiario usando la propria identità digitale (SPID, CIE o CNS), e ogni accesso resta tracciato a suo nome. Il limite generale di tre deleghe per delegato non si applica a tutori, curatori e amministratori di sostegno, che possono assistere un numero illimitato di rappresentati.

La procedura, nella pratica, è questa. Il modulo giusto è l’AA10 (la sezione dedicata all’amministratore di sostegno è a pagina 2): si compila con i dati del beneficiario e dell’amministratore, e si allegano copia del decreto di nomina del giudice tutelare, verbale di giuramento, un documento di identità dell’amministratore e uno del beneficiario. Puoi scaricarlo direttamente qui: modulo INPS AA10 per tutori, curatori e amministratori di sostegno (PDF).

Per presentare la richiesta ci sono tre strade. La prima è lo sportello INPS, previo appuntamento (prenotabile online o tramite Contact Center), anche senza la presenza del beneficiario. La seconda, preziosa per chi non può muoversi o non vuole code: l’invio via PEC alla sede INPS territorialmente competente, che però è ricevibile solo se il modulo AA10 e tutti gli allegati sono sottoscritti con firma digitale dell’amministratore; una scansione della firma autografa non basta. La terza, dove la sede la prevede, è l’appuntamento in videochiamata. Esiste infine la registrazione online dall’area MyINPS (sezione “Deleghe identità digitali”), ma richiede che sia il delegante a operare con il proprio SPID: nell’amministrazione di sostegno è un’ipotesi rara.

La durata segue il decreto: nomina definitiva, delega anche a tempo indeterminato; nomina provvisoria, meglio indicare una scadenza coerente con l’udienza fissata dal giudice tutelare. La revoca è sempre possibile. Un caso vicino ma diverso: se la persona fragile non ha (o non ha ancora) un amministratore di sostegno ed è impossibilitata a recarsi in sede per motivi di salute, il modulo è l’AA09, accompagnato dall’attestazione sanitaria di un medico del SSN. Anche questo lo trovi qui: modulo INPS AA09 per impossibilitati per motivi di salute (PDF).

Il secondo binario è l’abilitazione ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate, oggi regolata dal provvedimento del 22 settembre 2023 (che ha aggiornato il provvedimento n. 173217/2022). Anche qui l’AdS, una volta abilitato, opera con la propria identità digitale nell’area riservata del beneficiario: dichiarazione precompilata, cassetto fiscale, F24, comunicazioni. Il decreto di nomina non deve contenere limitazioni alla rappresentanza per gli atti di ordinaria amministrazione tributaria.

La richiesta si fa con il modulo ufficiale allegato al provvedimento, che puoi scaricare qui: modulo Agenzia delle Entrate per l’abilitazione di tutori, curatori speciali e amministratori di sostegno (PDF). Si allegano la documentazione che attesta la qualità di AdS (decreto di nomina e verbale di giuramento) e il documento di identità. Quattro i canali: il servizio web “Consegna documenti e istanze” dall’area riservata dell’amministratore; la PEC a una qualsiasi Direzione Provinciale, con modulo firmato digitalmente oppure con firma autografa scansionata più copia del documento; lo sportello; la videochiamata su appuntamento. L’Agenzia comunica l’esito entro trenta giorni e l’abilitazione vale fino al 31 dicembre dell’anno indicato nell’istanza, con un massimo di due anni: alla scadenza si rinnova con una nuova richiesta.

Un accorgimento in più, spesso ignorato: la comunicazione del domicilio per la notifica degli atti (art. 60, primo comma, lettera d, del d.P.R. 600/1973). Il contribuente può eleggere domicilio per le notifiche presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale, per esempio presso l’amministratore di sostegno, se si trova nello stesso comune: così avvisi e cartelle non finiscono nella cassetta delle lettere di una persona che non è in grado di gestirli. Il modello si scarica qui: modello Agenzia delle Entrate per il domicilio di notifica degli atti (PDF), e si presenta all’ufficio competente, anche con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il terzo binario è il fascicolo sanitario elettronico (FSE): l’accesso “per assistito” si attiva allo sportello aziendale presentando documento, tessera sanitaria e decreto di nomina. Una volta associato, l’AdS consulta referti, esenzioni e prescrizioni accedendo dal proprio FSE, strumento prezioso quando il beneficiario è ricoverato o non autosufficiente.

Cosa scrivere (e cosa non scrivere) nel decreto del giudice tutelare

Qui sta la parte che, da avvocato, ribadisco a ogni nomina. Il decreto del GT ex art. 405 c.c. è la legge speciale del singolo beneficiario: ASL, INPS e AdE non si accontentano di formule generiche. Servono passaggi espressi.

  1. menzione della rappresentanza per “rapporti con gli enti previdenziali, assistenziali, sanitari e tributari” e per la “gestione dei servizi telematici della Pubblica Amministrazione”;
  2. autorizzazione, ove necessaria in presenza di limiti capacitari, alla richiesta di SPID per conto del beneficiario o, in alternativa, all’attivazione delle deleghe digitali;
  3. precisazione sull’eventuale uso di firma elettronica avanzata o qualificata in nome del beneficiario.

In assenza di queste clausole è facile che lo sportello rifiuti l’abilitazione e che ogni operazione passi da carta e raccomandata: scenario sempre più raro nel 2026, salvo che si voglia trasformare l’amministrazione di sostegno in un esercizio di pazienza ottocentesca.

Sui poteri patrimoniali, e quindi sull’idoneità del decreto a coprire atti sanitari, testamentari o donativi, la pronuncia di riferimento resta Cass. ord. 1396/2026, commentata nell’articolo dedicato ai poteri dell’amministratore di sostegno tra sanità, testamento e donazioni. Per la parte bancaria e postale, anche in versione “online”vale invece il principio ribadito nel pezzo su banca e poste senza limiti all’amministratore di sostegno: l’unico che pone paletti è il giudice tutelare, non l’operatore allo sportello.

Tre rischi tipici (e come evitarli)

Il primo rischio è confondere SPID con la delega: lo SPID del beneficiario, quando esiste, non può essere usato dall’AdS al posto del titolare. Chi lo fa rischia di rispondere ex art. 494 c.p. (sostituzione di persona) e art. 615-ter c.p. (accesso abusivo a sistema informatico), oltre a invalidare gli atti compiuti per difetto di rappresentanza.

Il secondo è disattendere la volontà del beneficiario: l’art. 410 c.c. impone di tener conto dei bisogni e delle aspirazioni della persona. Se il beneficiario è capace di richiedere SPID, lo strumento corretto non è la delega che lo bypassa, ma l’assistenza nella procedura, con il gestore d’identità informato del contesto.

Il terzo è non documentare le operazioni: nel rendiconto annuale ex artt. 380 e 411 c.c., l’AdS deve poter ricostruire ogni accesso effettuato in qualità di delegato. Per la disciplina di dettaglio, restano fondamentali le indicazioni operative pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sull’abilitazione di tutori, curatori speciali e amministratori di sostegno.

Morale, breve: l’identità digitale del beneficiario non si “eredita” insieme al decreto. Si costruisce con strumenti distinti per INPS, Agenzia delle Entrate e sanità, e il punto di leva è sempre lo stesso, il decreto del giudice tutelare. Scrivere bene quel pezzo di carta evita mesi di code allo sportello.

Contenuto redatto con il supporto di sistemi di AI (Reg. UE 2024/1689). Ha natura informativa e non costituisce parere legale.

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