Tra padre e figlio? Due AdS, due avvocati e qualche querela.

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Una sentenza che fa discutere, quella della Corte d’Appello di Trento del 2 aprile 2025 .

Al centro della vicenda: un padre anziano con capacità psichiche ridotte, due amministratori di sostegno, il figlio accusato di maltrattamenti, e ben due avvocati.

Il riassunto della vicenda

Il figlio è imputato per maltrattamenti e sequestro di persona nei confronti del padre. Gli amministratori di sostegno dell’anziano, nominati dal Giudice Tutelare, chiedono e ottengono l’autorizzazione a costituirsi per il padre parte civile nel processo penale contro il figlio.

A sorpresa il figlio porta il padre dallo psichiatra e poi da due avvocati ottenendo una dichiarazione e una procura alle liti che sembrano andare in direzione opposta: l’anziano afferma di non voler costituirsi parte civile. Con quella procura, i legali impugnano il provvedimento del giudice tutelare per “bloccare” la costituzione.

Gli amministratori reagiscono presentando una querela per sottrazione fraudolenta all’esecuzione di un provvedimento del giudice (art. 388, comma 2, c.p.). Ma la questione si complica: avevano il potere di farlo?

Querela: chi è titolato a presentarla?

Secondo la Corte, no. La querela è un atto personalissimo e gli amministratori non erano stati espressamente autorizzati nel decreto di nomina a proporla:

Conformemente all’orientamento della Suprema Corte, gli amministratori di sostegno siano, in generale, privi di un autonomo potere di querela a meno che questo non venga loro specificamente attribuito dal giudice tutelare nel decreto di nomina e previa autorizzazione, in quanto la persona beneficiaria dell’amministrazione non è considerata incapace di intendere e di volere ma conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore”.

Morale: senza querela valida, non si può procedere penalmente.

Circonvenzione? Non è così semplice

L’accusa più grave resta quella ai due avvocati: circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.), per aver indotto l’anziano a firmare una procura contro il suo interesse.

Ma anche qui la Corte è cauta:

Non è possibile pervenire alla univoca conclusione che egli [l’anziano] non fosse consapevole dell’atto che andava a porre in essere e delle sue conseguenze.”

E ancora:

Il fatto che i due professionisti abbiano predisposto la procura […] non assume, di per sé, valenza alcuna.

Tradotto: serve una prova chiara che i legali abbiano approfittato della fragilità del cliente. Ma quella prova non è emersa.

Una scelta (forse) di cuore

Il giudice ha aggiunto un elemento umano:

Appariva molto probabile che l’anziano, come qualsiasi genitore, non avrebbe mai accettato di agire contro il proprio figlio.

Una riflessione che ricorda come il diritto e il senso di giustizia non sempre vanno di pari passo con la sacralità di alcuni sentimenti, specie nelle dinamiche familiari.

La morale della favola?

Gli amministratori di sostegno non possono agire come pubblici ministeri. Il diritto di querela va usato con cautela e legittimazione.

E la circonvenzione non si presume: va dimostrata.

Ma il dubbio resta: quell’anziano ha scelto liberamente? Gli avvocati hanno davvero solo “raccolto” una volontà?

A volte, più che una sentenza, ci vorrebbe una lente d’ingrandimento. O una consulenza ben fatta, per capire come davvero proteggere chi non può più farlo da solo.

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