

Tribunale, Giudice Tutelare.
Nel mondo del diritto, a volte, si aprono scenari che ricordano una tragicommedia. Uno zio preoccupato per il nipote, un tribunale che dice no, e la Corte di Cassazione che interviene con un sonoro: “non se ne parla proprio”.
Parliamo della sentenza n. 5088/2025 della Prima Sezione Civile della Cassazione, che ha detto la sua su un caso di amministrazione di sostegno (ADS), istituto nato con la legge n. 6/2004 per aiutare chi, per problemi fisici o mentali, non riesce a cavarsela da solo.
Lo zio, mosso (forse) da buone intenzioni, chiede al Tribunale di aprire una procedura di ADS per il nipote. Il problema? Il nipote è in buona salute, capace di intendere e volere, gestisce i suoi affari con l’aiuto di professionisti e della madre, e soprattutto… non vuole nessun tutore tra i piedi.
Il Tribunale respinge la richiesta. Lo zio ricorre, ma la Corte conferma: la salute del ragazzo non è in discussione, e se anche ci fossero state delle difficoltà, il giovane ha saputo affrontarle bene, circondandosi di aiuti adeguati. Altro che incapacità!
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio sacrosanto: non si può imporre un amministratore di sostegno a chi non ne ha bisogno, e soprattutto a chi lo rifiuta, a meno che non sia talmente compromesso da non rendersi nemmeno conto della propria situazione. Non basta una vaga impressione di fragilità o qualche scelta discutibile per scavalcare la libertà di una persona.
E soprattutto, dice la Cassazione, senza una documentazione medica seria e concreta che dimostri l’esistenza di una menomazione fisica o psichica, il giudice non può attivare i poteri d’ufficio e ordinare accertamenti sanitari o consulenze tecniche. Non è un investigatore privato, né tantomeno un indovino: servono prove, non sospetti.
In questo caso, il nipote ha portato un certificato medico che attestava la sua buona salute, mentre lo zio non ha fornito nulla di concreto. Risultato: richiesta bocciata senza appello.
Certo ci dobbiamo anche chiedere che possibilità concrete avesse lo Zio di accedere ai dati sanitari del nipote.
La sentenza offre anche un chiarimento interessante: secondo l’art. 473 bis.58 c.p.c., la ricorribilità in Cassazione di un decreto del Tribunale in composizione collegiale in materia di ADS è sempre ammessa, senza dover scrutare il carattere decisorio e/o definitivo del provvedimento. Una conferma che arriva in linea con quanto già previsto dal vecchio art. 720 bis, terzo comma c.p.c. (Cass. n. 32409/2019). Insomma, su questi temi si può sempre bussare alla porta della Suprema Corte. Meno male visto che le partite del primo e secondo grado si giocano tutte nello stesso Tribunale.
L’ADS serve quando ci sono due elementi chiave:
In mancanza di questi due ingredienti, l’ADS è come un ombrello nero aperto con il sole: inutile, e pure fastidioso.
Non si può trasformare il giudice in un tutore universale per tutti quelli che, a nostro avviso, potrebbero sbagliare. La legge protegge chi non può badare a se stesso, non chi semplicemente agisce in modo diverso da come noi vorremmo.
E chissà, magari dietro la preoccupazione dello zio c’erano anche interessi più pratici che affettivi. Ma questo, come si dice nei gialli, rimane un mistero tutto da approfondire…
Avv. Matteo Morgia