Il costo dell’amministratore di sostegno.

CONDIVIDI SU

La giustizia non è (quasi) mai gratuita.

La Cassazione, con la sentenza n. 2129 del 29 gennaio 2025, ci regala un’occasione per riflettere su una domanda che serpeggia tra chi si prende cura di una persona fragile come AdS: l’amministratore di sostegno ha diritto a un compenso? Anche se è un parente e non un professionista?

Il caso: 200 euro e un errore “di ruolo”.

Tutto nasce a Siena, dove un avvocato nominato amministratore di sostegno (ADS) ottiene 200 euro di indennità per il suo incarico. Un importo modesto, ma sufficiente a far scattare il ricorso del beneficiario, che si lamenta reclamando il provvedimento che viene respinto per “inammissibilità”.

Motivo?

Secondo il Tribunale, l’ADS sarebbe un ausiliario del giudice, quindi l’unico rimedio sarebbe l’opposizione ex art. 170 del D.P.R. 115/2002, non il reclamo.

Ma qui arriva la Cassazione e scombina le carte.

Secondo la Suprema Corte, l’amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice, ma un gestore degli interessi del beneficiario. Purtroppo non è pagato dallo Stato come gli ausiliari, ma può chiedere un’equa indennità al giudice tutelare, ex art. 379 c.c. da prelevare direttamente dai fondi del beneficiario.

Dunque: il reclamo era lo strumento giusto. Il Tribunale ha sbagliato a fermarsi sulla forma e ora dovrà valutare il merito.

Ma allora… quanto costa un amministratore di sostegno?

Gratis, in teoria. Ma…

L’amministrazione di sostegno è (tendenzialmente) gratuita, lo dice l’articolo 379 c.c. Lo stesso articolo di legge tuttavia aggiunge che il giudice può liquidare un’equa indennità, se l’impegno lo merita e l’entità del patrimonio lo permette. Non è una paga mensile, ma un riconoscimento una tantum, solitamente annuale, liquidato dal Giudice Tutelare in occasione dell’esame del rendiconto.

E se pensi che riguardi solo gli avvocati… preparati alla vera notizia: non c’è una norma che vieta al parente, amministratore di sostegno, di chiedere al Giudice di liquidare un’indennità per l’attività svolta in favore del congiunto.

Eh sì. Anche un figlio, fratello, cugina o zia del beneficiario possono chiedere un’indennità, se:

  • l’attività è continuativa e impegnativa;
  • comporta la gestione di conti, assistenza medica, spese, rendiconti;
  • il patrimonio lo permette o ci sono eventi straordinari (eredità, vendite, cause legali).

Su come si calcola ne parliamo in un altro articolo, per ora mi limito a svelarvi qualche segreto: fare l’amministratore di sostegno non è affatto semplice, è molto impegnativo, a tratti frustrante, ci vogliono passione, dedizione e tanta (ma tanta) pazienza.

Tuttavia una domanda mi tormenta: quanto avrà speso il beneficiario per impugnare fino in Cassazione un provvedimento che liquidava al suo amministratore di sostegno 200 euro?

Forse a lui non sarà costato se aveva accesso al patrocinio a spese dello Stato, ma a noi contribuenti sì e molto!

D’altra parte impugnare era nelle sue facoltà e nei suoi diritti.

Avv. Matteo Morgia

POST INFO
POST RECENTI
TAGS
© 2026 Avv. Matteo Morgia
P. IVA_01433030325