
Se sei un amministratore di sostegno (AdS) e ogni volta che entri in Banca o in Posta ti sembra di partecipare a un talent show – dove ogni operazione è una prova a ostacoli – sappi che non è colpa tua.
O meglio: non dovrebbe esserlo.
La legge è chiarissima: l’unico che può mettere paletti ai tuoi poteri è il Giudice Tutelare, non la banca. Lo dice il Codice Civile (art. 404 e seguenti) e lo ripetono a gran voce le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l’“arbitro” che entra in campo quando banche e clienti litigano.
La legge n. 6/2004, che ha introdotto l’amministrazione di sostegno, si basa su un’idea semplice: proteggere chi è fragile senza togliergli più libertà del necessario. Tradotto: il Giudice Tutelare scrive nel decreto cosa puoi fare, quali limiti hai e quali no. Nessun altro può inventarsi nuove regole.
Eppure, ecco la sorpresa: molte banche hanno deciso di ergersi a “giudici ombra” e stabilire che certe cose – come l’home banking – per te sono vietate. Motivazione ufficiale? “Non è previsto dal contratto”. Traduzione: “È scritto in piccolo nel foglio che non hai potuto negoziare”.
Secondo l’ABF, negarti l’accesso ai servizi online è illegittimo e pure anacronistico (Decisione n. 2332/2024). Perché? Perché l’home banking non è un superpotere nuovo, è solo un modo diverso (e più comodo) di fare quello che già puoi fare allo sportello.
Se puoi prelevare in filiale, perché non online? Bloccare l’home banking “appare eccessivamente penalizzante” e “in contrasto con il principio di massima salvaguardia dell’autodeterminazione del soggetto amministrato” (Decisione 1503/2024). Tradotto: è un’assurdità.
Le clausole che vietano questo servizio? Vessatorie. Nulle. Da ignorare. Perché il decreto del Giudice batte il regolamento interno della banca 10 a 0.
E se chiedi una carta di debito? Alcune banche provano a intestartela, altre la negano del tutto. Ma anche qui l’ABF è stato chiarissimo (Decisione n. 47/2025): la carta deve essere intestata al beneficiario, anche se la usi tu come AdS. Perché il conto è del beneficiario, non tuo. La banca deve solo collaborare, non fare il “burocrate creativo”.
E qui viene il bello: nel 2025, tra gli istituti più “creativi” nel mettere paletti agli amministratori di sostegno troviamo Poste Italiane. Sì, proprio loro: chiedono spesso specifiche autorizzazioni del Giudice Tutelare per attivare l’home banking, creando un vero e proprio ostruzionismo burocratico.
Il paradosso? Poste Italiane ha persino lanciato un servizio per inoltrare online i ricorsi al Tribunale per nominare l’amministratore di sostegno (leggi qui), ma a più di vent’anni dall’entrata in vigore della legge non si è ancora adeguata al rispetto della normativa sul fronte operativo (vedi le istruzioni operative).
Insomma: ti aiuta a diventare amministratore di sostegno, ma poi ti mette i bastoni tra le ruote quando cerchi di fare il tuo lavoro. Surreale, vero?
E qui arriviamo al punto: se ti mettono ostacoli, ti negano l’home banking o ti costringono a fare la fila per ogni bonifico, non perdere tempo in discussioni infinite. Perché? Perché nel tuo mandato c’è implicitamente anche il potere di aprire, chiudere e spostare conti. Lo dice la giurisprudenza: cambiare banca (o ufficio postale) è ordinaria amministrazione.
Quindi, se la tua banca – o Poste Italiane – ti fa sentire un intruso, il consiglio è semplice: cambia istituto senza pensarci due volte. Perché un AdS non è un cliente di serie B, ma il garante dei diritti di chi tutela.
Nota: questo ostruzionismo non è solo fastidioso: può causare veri e propri danni economici ai beneficiari, dai ritardi nei pagamenti alle spese extra per servizi essenziali. In questi casi, è opportuno rivolgersi a un avvocato per ottenere il giusto risarcimento. I diritti esistono, ma vanno fatti valere.
Tra qualche giorno andrò personalmente in Poste per un caso di questo tipo. Restate connessi, perché vi racconterò passo passo la trafila.
avv. Matteo Morgia