Amministrazione di sostegno e le libertà.

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Il Tribunale di Udine (decreto collegiale 31 luglio 2025) ha vietato temporaneamente al beneficiario di recarsi negli Stati Uniti, ma ha negato il “controllo” del cellulare e delle app di incontri: misura quest’ultima ritenuta sproporzionata e, in concreto, inefficace.

La scelta nasce da fatti molto specifici: una patologia psichiatrica con impulsi sessuali discontrollati, una dipendenza dalle app di incontri e tentativi di manipolazione familiare. Le limitazioni sono legittime solo se cucite su misura, motivate e temporalmente/territorialmente circoscritte, nel solco di artt. 404–411 c.c. e CEDU/Protocollo n. 4.

Il caso Udine: proteggere senza diventare poliziotti

Il decreto collegiale del Tribunale di Udine del 31/07/2025 accoglie parzialmente il reclamo dell’amministratore di sostegno: niente sequestro documenti, niente “parental control” giudiziario sullo smartphone; sì, invece, a un divieto mirato di espatrio verso gli USA sino al 31/12/2025, con autorizzazione all’AdS per l’attuazione pratica. La ratio? Garantire continuità terapeutica e prevenire condizionamenti esterni, senza invadere inutilmente la sfera identitaria e relazionale del beneficiario.

Perché, a questa persona, le app di incontri fanno male (e non è moralismo).

Qui non parliamo di cattive o buone compagnie in generale, ma di effetti sintomatici della patologia. Dagli atti emerge un quadro clinico articolato: disturbo borderline di personalità con tratti antisociali/psicotici e episodi di crisi paranoidea. Nelle fasi di acuzie, la spinta alla promiscuità sessuale e la ricerca compulsiva di partner diventano modalità di regolazione emotiva; le app di incontri, per la loro struttura (immediatezza, anonimato, disponibilità continua di contatti), funzionano come acceleratore di quei comportamenti, fino a configurare una vera dipendenza. Il risultato: prostituzione, rapporti occasionali anche con minorenni, infezioni e ulteriore disorganizzazione della vita quotidiana, con interruzione della terapia e aggressività. In breve: qui le app non sono “un vizio”, ma benzina sulla patologia.

Dal fatto alla misura: proporzionalità, non censura

Proprio perché l’uso delle app è espressione (e non semplice scelta neutra) del disturbo, l’istinto potrebbe essere: “blocchiamole per decreto”. Il Collegio, però, spiega perché sarebbe sproporzionato e inefficace: inciderebbe sulle scelte di identità sessuale e sarebbe facilmente eludibile (si può cercare sesso senza telefono). Meglio lavorare su presa in carico reale (SERT/psichiatria), moral suasion e rete sociale (scuola, lavoro), evitando di trasformare l’AdS in un “censore tecnologico”.

Il divieto di viaggio negli USA: chirurgico, temporaneo, spiegato

Perché proprio gli Stati Uniti? Perché la proposta di viaggio nasce da una manipolazione familiare (la zia che spinge a raggiungere il padre clandestino negli USA), in un momento di equilibrio psichico ancora precario e con necessità di terapia continuativa. Il Collegio collega fattori clinici e sociali e sceglie una misura chirurgica: solo USA, solo fino al 31/12/2025, con obbligo per l’AdS di spiegarne le ragioni e accompagnare il beneficiario in una valutazione ponderata rischi/benefici. È il “taglio sartoriale” richiesto dall’istituto.

Il quadro legale: il “vestito su misura” non è uno slogan

L’amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.) serve a tutelare chi, per infermità o menomazione, non riesce anche temporaneamente a provvedere ai propri interessi. L’AdS deve tenere conto di bisogni e aspirazioni del beneficiario (art. 410 c.c.), mentre le limitazioni “forti” si possono introdurre solo se e nella misura strettamente necessaria (art. 411 c.c.). Contro i decreti del GT c’è reclamo ex art. 739 c.p.c. davanti al Tribunale in camera di consiglio.

A livello sovranazionale, CEDU art. 8 (vita privata) e Protocollo n. 4, art. 2 (libertà di circolazione) ammettono restrizioni previste dalla legge e necessarie in una società democratica: dunque motivate, mirate, proporzionate e rivedibili. La Guida ECHR-KS su art. 2 Prot. 4 e la sentenza Calvi e C.G. c. Italia (06/07/2023) vanno nella stessa direzione: attenzione a non trasformare le misure di protezione in isolamento o controllo generalizzato.

Cassazione: tutela sì, ma con “minor sacrificio” possibile

La giurisprudenza di legittimità ribadisce che la misura va adattata e variata nel tempo in funzione della persona, con il minor sacrificio della sua autodeterminazione (tra le altre: Cass. 6553/2025; Cass. 24251/2024; Cass. 32321/2022). Nel decreto di Udine questi principi sono citati espressamente per sostenere la scelta “a raggio corto” (USA/tempo determinato) e il no ai filtri sul telefono.

Cosa impariamo per la pratica (parliamo di persone, non di principi astratti)

  1. Partire dalla clinica, non dal pregiudizio: se l’uso delle app è manifestazione della patologia, la risposta non può essere solo tecnica (ban) ma terapeutica e sociale (agganci, routine, scuola/lavoro).

  2. Limitazioni mirate battono divieti generici: qui funziona il “no USA” fino a una data certa, perché risponde a uno scopo concreto (evitare manipolazioni, garantire terapia).

  3. Spiegare e accompagnare: l’AdS non è un carceriere; deve spiegare la misura e supportare scelte più sicure (moral suasion).

FAQ essenziali

Il giudice può vietare “tutti” i viaggi all’estero?
Solo se necessario e motivato. È preferibile circoscrivere per luogo e tempo, come nel caso USA/31.12.2025.

Si possono bloccare le app di incontri?
Nel caso concreto, no: misura invasiva e non necessaria; meglio presa in carico e strategie alternative.

Qual è la base legale?
Artt. 404–411 c.c. e 739 c.p.c.; più CEDU art. 8 e Protocollo n. 4 art. 2 sulla libertà di circolazione.

avv. Matteo Morgia

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