
Può l’amministratore di sostegno disporre il ricovero in struttura contro la volontà del beneficiario? Scopri cosa dice la sentenza del Tribunale di Crotone e quali sono i limiti di legge.
Il Tribunale di Crotone (Sent. n. 773/2019) affronta un tema delicato e attuale: l’amministratore di sostegno può disporre il ricovero in struttura residenziale contro la volontà del beneficiario?
Una questione che tocca i diritti fondamentali e apre il dibattito tra tutela e libertà personale.
Una persona affetta da gravi patologie psichiatriche, inizialmente contraria alla permanenza in comunità, mostra nel tempo un’evoluzione positiva.
Il Tribunale esclude l’interdizione, ritenendo sufficiente l’amministrazione di sostegno, e precisa che il Giudice Tutelare può autorizzare l’AdS a inserire il beneficiario in struttura residenziale anche contro la sua volontà, con l’eventuale ausilio delle forze dell’ordine.
L’amministrazione di sostegno, introdotta dalla Legge n. 6/2004, tutela la persona con la minima limitazione possibile della capacità di agire (art. 404 c.c.).
Art. 410 c.c.: l’AdS deve rispettare, nei limiti del possibile, le aspirazioni del beneficiario.
Art. 405 c.c.: il Giudice Tutelare definisce i poteri dell’amministratore in base alle esigenze concrete.
La questione diventa critica quando si decide sul luogo di residenza e sul ricovero in struttura assistenziale, incidendo sulla libertà personale (art. 13 Cost.).
Nega all’AdS il potere di disporre un ricovero coatto, richiedendo in tali casi l’interdizione, che garantisce maggiori tutele formali.
Ammette tale possibilità, purché vi siano condizioni di necessità e un provvedimento motivato del Giudice Tutelare.
➡ Il Tribunale di Crotone si colloca in questo secondo orientamento, richiamando l’art. 411 c.c. e ribadendo che l’intervento del giudice soddisfa la riserva di legge dell’art. 13 Cost.
Il ricovero con AdS non è un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO):
Il TSO, disciplinato dalla Legge n. 833/1978, ha durata limitata e presupposti più rigorosi.
L’inserimento in struttura tramite AdS può essere più duraturo e meno regolato.
Ciò richiede attenta valutazione di proporzionalità e necessità da parte del giudice.
Avevo trattato la questione in un articolo che puoi trovare QUI.
La sentenza del Tribunale di Crotone conferma la flessibilità dell’amministrazione di sostegno, ma apre interrogativi sul bilanciamento tra protezione e libertà personale.
Un chiarimento della Cassazione sarebbe auspicabile per definire limiti e garanzie.
Fino ad allora, il ricovero contro la volontà del beneficiario non può essere deciso autonomamente dall’AdS.
Il ricovero deve essere l’unica misura possibile per salvaguardare la vita e la salute del beneficiario.
Serve un provvedimento espresso del Giudice Tutelare che spieghi perché si supera il dissenso del beneficiario.
Il beneficiario deve essere sentito personalmente (art. 407 c.c.).
La scelta della struttura deve garantire il massimo grado di libertà compatibile con la condizione della persona.
avv. Matteo Morgia