
«Avvocato, ma l’amministratore di sostegno può firmare il consenso per l’operazione di mio padre? E può fargli fare testamento? E le donazioni di Natale ai nipoti, si possono ancora fare?». Sono tre domande che in studio mi vengono poste praticamente ogni settimana, spesso tutte insieme, spesso con voce preoccupata. Finora rispondevo citando dottrina e prassi consolidata; da oggi ho uno strumento in più: l’ordinanza Cass. civ. Sez. I n. 1396/2026, che ha ridefinito con una chiarezza inedita i poteri dell’amministratore di sostegno sui nodi più delicati — quelli sanitari e quelli patrimoniali “personalissimi”. Vale la pena capirla bene, perché cambia la vita quotidiana di beneficiari, familiari e giudici tutelari.
In questo articolo ti spiego cosa ha detto la Corte, cosa significa per chi si occupa di un proprio caro e quali sono gli errori da non fare nel momento in cui si redige il ricorso o si riceve il decreto di nomina.
La Prima Sezione civile della Suprema Corte, con ordinanza n. 1396 del 22 gennaio 2026 (Pres. ed est. Acierno), è tornata sul tema dell’ampiezza dei poteri dell’amministratore di sostegno, fissando alcuni principi che di fatto riscrivono la prassi di molti tribunali. Il filo conduttore è uno solo: il decreto del giudice tutelare deve personalizzare la misura, calibrando i poteri sulla reale condizione del beneficiario, senza formule standard e senza scorciatoie.
Tre i passaggi che mi sembrano più importanti per chi lavora — o vive — con l’AdS:
Il messaggio, dietro il linguaggio tecnico, è quello che da sempre ripetiamo ai clienti: l’amministrazione di sostegno non è un “pacchetto preconfezionato”, è un abito su misura. E chi lo cuce — giudice tutelare in primis — deve prendersi la briga di misurare bene.
Testo integrale scaricabile: Cass. civ. Sez. I ord. 1396/2026 – testo integrale (PDF).
Qui siamo nel cuore della questione. La Corte conferma che, quando il beneficiario non è in grado di esprimere una volontà consapevole, il giudice tutelare può attribuire all’amministratore il potere di prestare (o rifiutare) il consenso informato ai trattamenti sanitari. Non si tratta di una delega generalizzata, ma di un potere da esercitare nel rispetto della volontà presunta del beneficiario, della sua storia di vita, delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento eventualmente depositate e del principio di best interest.
In pratica significa che le strutture sanitarie non possono più rifiutare la firma dell’amministratore “per prudenza”, come ancora a volte accade, se il decreto di nomina contiene un’attribuzione esplicita. Allo stesso tempo, il familiare-amministratore non può agire come se stesse decidendo per sé: deve sempre chiedersi cosa vorrebbe il beneficiario, non cosa vorrei io al suo posto. È una differenza sottile ma enorme, soprattutto nelle scelte di fine vita, tema su cui ho già scritto approfondendo il rapporto tra amministratore di sostegno e consenso informato.
Questa è la parte più delicata, perché tocca due atti che il codice civile considera “personalissimi”. La regola generale è nota: il beneficiario dell’AdS mantiene, di norma, la piena capacità di testare (art. 591 c.c.) e di donare, salvo che il giudice non disponga diversamente nel decreto. La Cassazione 1396/2026 precisa che il limite può essere introdotto, ma richiede una motivazione solida: non basta sospettare che “qualcuno potrebbe approfittare”, serve un rischio concreto, documentato, di scelte pregiudizievoli indotte da vulnerabilità o influenza di terzi.
Tradotto nella pratica dello studio:
È la stessa logica che ha portato la Cassazione, negli ultimi anni, a censurare i decreti “a timbro” che trattano l’AdS come una mezza interdizione. Una visione coerente con il quadro giurisprudenziale della Suprema Corte e con i principi del supported decision-making, che nel 2026 — complice la legge delega 167/2025 — inizierà a muovere la riforma strutturale dell’istituto, con non pochi timori viste le prime bozze. Un tema su cui ho scritto parlando di autonomia e disabilità nell’amministrazione di sostegno.
La sentenza rafforza quattro doveri che in troppi tribunali venivano sbrigati in poche righe:
Per chi redige il ricorso, il consiglio è di non avere paura di chiedere meno: un decreto mirato, con poteri ben ritagliati, è molto più efficace — e molto meno impugnabile — di un decreto “ampio” pensato per coprirsi le spalle. E per i familiari: se il vostro parente ha già un decreto troppo esteso rispetto alla situazione attuale, è possibile chiedere al giudice tutelare la modifica, proprio alla luce dei principi fissati dall’ordinanza 1396/2026.
L’ordinanza 1396/2026 è un’occasione per rimettere l’amministrazione di sostegno sui binari giusti: proteggere senza sostituire, assistere senza espropriare. Ma la teoria, come sempre, è il 20%: il resto è nelle scelte concrete del ricorso, del decreto, delle autorizzazioni che arriveranno nel tempo. Se hai dubbi sui poteri dell’amministratore di sostegno nel caso che ti riguarda — tuo, di un genitore, di un fratello — o se pensi che il decreto attuale sia sproporzionato e vada modificato, lo Studio Legale Morgia di Trieste mette a disposizione oltre diciotto anni di esperienza in materia. Contattami qui per un primo confronto e valutare insieme la strada giusta.